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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Garanzia SACE a condizioni di mercato: confermata nella legge di conversione del “Decreto Aiuti”.

Uncategorised Posted on Fri, July 22, 2022 23:50:35

POST 113/2022

Confermato anche in sede di conversione l’articolo 17 del D.L. 50/2022, c.d. “Decreto Aiuti” che interviene sulla disciplina della garanzia SACE a condizioni di mercato.

Si ricorda che possono beneficiare di tale garanzia le imprese aventi sede legale in Italia (o stabili organizzazioni italiane di imprese estere) purché le stesse non risultino classificate dal soggetto garantito o dal sistema bancario tra le “esposizioni deteriorate”, non presentino un rapporto tra “totale sconfinamenti per cassa” e “totale accordato operativo per cassa” superiore al 20% e non rientrino nella categoria di “Imprese in difficoltà”, ai sensi della Comunicazione della Commissione europea (2014/C 249/01).

La garanzia, della durata massima di 20 anni, potrà essere richiesta in relazione a finanziamenti di qualsiasi tipo, anche subordinati, e possono essere garantiti anche prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari.

La copertura è pari al 70% dell’importo del finanziamento, ma può raggiungere il 100%, per i titoli di debito non subordinati o non convertibili.

Per la piena operatività della norma bisognerà attendere l’autorizzazione della Commissione Europea e l’emanazione di decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze per gli aspetti operativi.

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica Treviso e Montebelluna



“Decreto Aiuti” post conversione: Garanzie SACE in Temporary Framework.

Uncategorised Posted on Fri, July 22, 2022 23:48:25

POST 112/2022

Con la Legge 15 luglio 2022 n. 91 di conversione del “Decreto Aiuti” (D.L. 17 maggio 2022, n. 50) viene confermato l’art. 15, che prevede la possibilità di usufruire della garanzia SACE per le imprese con sede in Italia per sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche negative, derivanti dall’aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina, dalle sanzioni imposte dall’Unione europea e dai partner internazionali nei confronti della Federazione Russia e della Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione Russa.

In base a tale norma SACE può concedere fino al 31 dicembre 2022, garanzie per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese, inclusa l’apertura di credito documentaria finalizzata a supportare le importazioni verso l’Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto dalla crisi.

Le garanzie possono essere concesse per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata non superiore a 36 mesi. La durata dei finanziamenti può essere estesa fino a 8 anni, alle condizioni di premio e di percentuale di copertura che saranno indicate dalla Commissione europea.

Si ricorda che il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d’azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria, e le medesime imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni.

L’importo del finanziamento non deve essere superiore al maggiore fra il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi 3 esercizi ed il 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche nei 12 mesi precedenti la domanda di finanziamento.

La garanzia copre l’importo del finanziamento concesso nei limiti delle seguenti quote percentuali:

  • 90% dell’importo del finanziamento per imprese con non più di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
  • 80% dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
  • 70 per cento per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro;

L’efficacia della garanzia è subordinata all’approvazione della Commissione Europea.

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica Treviso e Montebelluna



Conversione del “Decreto Aiuti”: confermato il potenziamento del Fondo di Garanzia delle PMI.

Uncategorised Posted on Fri, July 22, 2022 23:44:30

POST 111/2022

Con la Legge 15 luglio 2022 n. 91 di conversione del “Decreto Aiuti” (D.L. 17 maggio 2022, n. 50) viene confermato l’art. 16 che prevede il potenziamento del Fondo di Garanzia delle PMI, in considerazione delle esigenze di liquidità delle imprese derivanti dall’interruzione delle catene di approvvigionamento ovvero dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, dovuti all’applicazione delle misure economiche restrittive adottate a seguito dell’aggressine dell’Ucraina da parte della Russia, comprese le sanzioni imposte dall’Unione europea e dai suoi partner internazionali, così come dalle contromisure adottate dalla Federazione Russa. 

La norma prevede che per i finanziamenti concessi successivamente al 18 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici, può essere concessa la garanzia del Fondo PMI in misura massima del 90%.

La garanzia è concessa entro il limite di 5 milioni di euro per un importo massimo del finanziamento assistito da garanzia non superiore al maggiore tra il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi 3 esercizi conclusi e il 50% dei costi sostenuti per l’energia nei 12 mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento.

La garanzia è gratuita per le imprese, localizzate in Italia, che operino in uno o più dei 26 settori indicati nell’allegato I del Temporary Framework crisi Ucraina-Russia.

Infine si evidenzia che per la piena efficacia della norma è necessario attendere l’approvazione della Commissione Europea.

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica Treviso e Montebelluna