POST 111/2022
Con la Legge 15 luglio 2022 n. 91 di conversione del “Decreto Aiuti” (D.L. 17 maggio 2022, n. 50) viene confermato l’art. 16 che prevede il potenziamento del Fondo di Garanzia delle PMI, in considerazione delle esigenze di liquidità delle imprese derivanti dall’interruzione delle catene di approvvigionamento ovvero dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, dovuti all’applicazione delle misure economiche restrittive adottate a seguito dell’aggressine dell’Ucraina da parte della Russia, comprese le sanzioni imposte dall’Unione europea e dai suoi partner internazionali, così come dalle contromisure adottate dalla Federazione Russa.
La norma prevede che per i finanziamenti concessi successivamente al 18 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici, può essere concessa la garanzia del Fondo PMI in misura massima del 90%.
La garanzia è concessa entro il limite di 5 milioni di euro per un importo massimo del finanziamento assistito da garanzia non superiore al maggiore tra il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi 3 esercizi conclusi e il 50% dei costi sostenuti per l’energia nei 12 mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento.
La garanzia è gratuita per le imprese, localizzate in Italia, che operino in uno o più dei 26 settori indicati nell’allegato I del Temporary Framework crisi Ucraina-Russia.
Infine si evidenzia che per la piena efficacia della norma è necessario attendere l’approvazione della Commissione Europea.
Lorenzo Tirindelli
Dottore Commercialista – Studio Epica Treviso e Montebelluna