POST 114/2022
Il D.L. n.50 del 17/05/2022 convertito nella Legge n. 91 del 15/07/2022, ha previsto all’articolo 2 un incremento dei crediti d’imposta in favore delle imprese gasivore e non, e di quelle non energivore.
l’articolo 2, comma 1 ha previsto:
Per le imprese Non Gasivore un aumento dal 20% al 25% del credito d’imposta previsto dall’art. 4 del D.L. n. 21/2022. Questo credito è riconosciuto sulla spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre dell’anno 2022 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019;
l’articolo 2, comma 2 ha previsto:
Per le imprese Gasivore un aumento dal 20% al 25% del credito d’imposta previsto dall’art. 5 del D.L. n. 21/2022. Questo credito è riconosciuto sulla spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale, consumato nel secondo trimestre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre 2019;
l’articolo 2, comma 3 ha previsto:
Per le imprese Non Energivore un aumento dal 12% al 15% del credito d’imposta previsto dall’art. 3 c.1 del D.L. n. 21/2022. Queste imprese devono essere dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 KW. Tale credito è riconosciuto sulle spese sostenute per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel corso del secondo trimestre del 2022, nel caso l’incremento del costo per KWh calcolato sulla media del primo trimestre 2022, sia superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019.
L’articolo 2, comma 3-bis ha chiarito:
che ove l’impresa destinataria del contributo nei primi due trimestri dell’anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell’anno 2019, il venditore entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, dovrà inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione per il secondo trimestre dell’anno 2022.
L’articolo 2, comma 3 -ter ha previsto:
che gli aiuti sono concessi nel rispetto della normativa Europea in materia di aiuti di Stato in regime “de minimis”.
Andrea Salmistraro
Studio EPICA Vicenza