POST 124/2022
E’ incostituzionale (per eccesso di delega) la modifica del reato di omesso versamento di ritenute nella parte in cui prevede la sussistenza della violazione penale (anche) sulla base dei dati emergenti dalla dichiarazione del sostituto e non solo delle certificazioni rilasciate ai percettori. A sancirlo è la Corte Costituzionale con la sentenza n. 175 depositata lo scorso 14/7/2022.
La Consulta ha rilevato che il legislatore, modificando nel 2015 l’art. 10-bis. D.L.vo 10/3/2000, n. 74, ha di fatto introdotto una nuova fattispecie penale (omesso versamento di ritenute dovute sulla base della dichiarazione), affiancandola a quella già esistente (omesso versamento di ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituti), senza essere autorizzato dalla legge delega di revisione del sistema sanzionatorio penale tributario. Di qui la dichiarazione di incostituzionalità della modifica nella parte in cui ha inserito le parole “dovute sulla base della stessa dichiarazione”.
La sentenza comporta anzitutto che il delitto in questione si realizzerà solo mediante l’acquisizione delle certificazioni rilasciate ai sostituiti, come già avveniva in passato. Analoga rilevanza ci sarà per i procedimenti penali pendenti nelle ipotesi in cui l’omesso versamento delle ritenute sia stato contestato sulla base della sola dichiarazione annuale (come si è verificato in questi anni) e non delle certificazioni rilasciate ai percettori.
Avv. Claudio Tiberti