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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Novità in materia di Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA).

Uncategorised Posted on Thu, September 08, 2022 06:27:46

POST 130/2022

La Legge 122 del 04/08/2022 di conversione del D.L. 73/2022, cosiddetto Decreto Semplificazioni ha previsto quanto segue:

Viene esteso anche al periodo di imposta 2022 quanto disposto dal Decreto Rilancio in merito agli ISA, in particolare l’Agenzia delle Entrate proseguirà con il percorso metodologico, basato su analisi che utilizzano direttamente le banche dati già disponibili:

dell’Amministrazione finanziaria, 

dell’INPS,

dell’Ispettorato del Lavoro e dell’ISTAT;

di concerto con le proposte presentate dalle Organizzazioni di categoria e dagli Ordini professionali, finalizzato a considerare gli effetti straordinari della crisi causati dall’emergenza COVID-19.

Per il periodo d’imposta 2022 vengono rispristinati i termini previsti dal D.L. 50/2017 per 

l’approvazione dei modelli ISA che viene confermata entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento;

e la loro eventuale integrazione da effettuarsi entro il 28 febbraio dell’anno successivo.

A partire dal periodo d’imposta 2023 gli indici sono approvati entro il 31.03 del periodo d’imposta successivo a quello di applicazione;

Le eventuali integrazioni degli indici sono approvate entro il 30.04 del periodo d’imposta successivo a quello di applicazione.

Da notare che, relativamente al periodo di imposta in corso al 31.12.2021 si tiene conto del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli indici per i periodi d’imposta 2019 e 2020;

Allo stesso modo, per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 si tiene conto del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli indici per i periodi d’imposta 2020 e 2021.

Andrea Salmistraro

Studio EPICA Vicenza



Modifica della disciplina in materia di esterometro.

Uncategorised Posted on Thu, September 08, 2022 06:26:02

POST 129/2022

A seguito conversione in legge del Decreto Semplificazione è confermata la riformulazione del comma 3-bis dell’art. 1, D.Lgs. n. 127/2015 in base alla quale l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni (cessioni / prestazioni) verso / da soggetti non stabiliti in Italia (c.d. “esterometro”) non è richiesto per:

– le operazioni per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche;

– operazioni documentate da bollette doganali;

– gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del DPR n. 633/1972, qualora siano di importo unitario non superiore a 5.000 euro (prestazioni di alloggio in alberghi all’estero, noleggi a breve termine di mezzi di trasporto all’estero, trasporti di persone all’estero, acquisti di carburante all’estero, ecc.).

A partire dal 1° luglio 2022 l’esterometro con scadenza trimestrale esce di scena e lascia il posto all’invio dei dati per singola operazione

Da tale data i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazioni di servizi effettuate o ricevute da soggetti non residenti (operazioni transfrontaliere) esclusivamente utilizzando il Sistema di interscambio e il formato del file fattura elettronica (formato xml). Pertanto:

– la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;

– la trasmissione dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione (con emissione di un documento integrativo).

È inoltre prorogata all’1.7.2022 (in luogo dell’1.1.2022) l’applicazione della sanzione ex art. 11, comma 2-quater, D.lgs. n.471/97, pari a € 2 per ciascuna fattura per omessa o errata trasmissione delle fatturerelative alle operazioni transfrontaliere.

La sanzione è pari a:

– euro 2,00 per ciascuna fattura entro il limite massimo di euro 400 mensili;

– ridotta alla metà (entro il limite massimo di euro 200 mensili) se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni successivi alla scadenza prevista dalla legge, ovvero se nel medesimo termine è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Mirca Segato e Valentina Sette

Epica Servizi Contabili S.r.l.