POST 133/2022
Con la conversione del decreto Semplificazioni (D.L.
73/2022), pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 19 agosto, è stata prevista
all’articolo 2 la dematerializzazione della scheda di scelta di
destinazione dell’8, 5 e 2 per mille del modello 730 presentato tramite il
sostituto d’imposta (datore di lavoro).
Nella pratica i sostituti d’imposta provvedono a:
- controllare la regolarità formale della
dichiarazione in base alle disposizioni per i limiti di deducibilità degli
oneri, detrazioni e crediti d’imposta;
- consegnare al sostituito copia della
dichiarazione e prospetto di liquidazione;
- trasmettere la dichiarazione e la
liquidazione in via telematica all’Agenzia Entrate secondo le modalità
stabilite;
- trasmettere all’Agenzia Entrate in via
telematica i dati delle destinazioni dell’8, 5 e 2 per mille dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite;
- conservare copia delle dichiarazioni e
dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo anno
successivo a quello di presentazione, insieme alle schede delle scelte di
destinazione dell’8, 5 e 2 per mille.
Tali disposizioni si andranno ad applicare alle dichiarazioni che saranno presentate nel 2023 per l’anno d’imposta 2022.
Questa modifica mira a ridurre i rischi di errori di
trascrizione delle scelte dei contribuenti nelle schede cartacee e di mancata o
tardiva presentazione del 730 all’Agenzia Entrate in assenza della consegna
della busta al datore di lavoro.
Giulia Granello
Studio EPICA – Treviso