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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Aumentato a Euro 1.000 il limite di impignorabilità delle pensioni.

Uncategorised Posted on Sun, September 25, 2022 16:25:50

POST 149/2022

L’art. 21 della legge di conversione del decreto Aiuti bis ha modificato il settimo comma dell’art. 545 c.p.c. stabilendo che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale (oggi pari ad Euro 468,11), con un minimo di Euro 1.000,00. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dai restanti commi dell’art. 545 c.p.c..

Il legislatore ha dunque elevato il precedente limite di impignorabilità che prevedeva un ammontare pari alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà.

Va tenuto presente che la novella non modifica l’ottavo comma dell’art. 545 per cui le somme dovute a titolo di stipendio, salario nonché a titolo di pensione nel caso di accredito su conto bancario possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale (ossia Euro 1.404,84), quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Il regime IVA del servizio di “deblistering” da parte della Farmacia.

Uncategorised Posted on Sun, September 25, 2022 16:18:31

POST 148/2022

L’innovativo servizio di “deblistering”, volto a favorire l’aderenza terapeutica, consiste nella preparazione in Farmacia di confezioni di farmaci mediante lo sconfezionamento di un medicinale industriale e il suo successivo riconfezionamento da parte del farmacista in dosi personalizzate rispetto alla posologia stabilita dal medico curante per il paziente.

Il costo di tale servizio è a carico del cittadino ed è soggetto ad un’aliquota iva del 10% o del 22% a seconda dei casi.

In particolare si applica l’iva al 10% quando il servizio di deblistering consiste nell’attività di cessione di farmaci e servizio deblistering verso clienti consumatori finali ovvero verso case di cura.

In tali ipotesi infatti il servizio di deblistering rappresenta,  ai sensi dell’articolo 12 D.P.R. 633/1972, un’attività accessoria rispetto alla cessione di farmaci. Pertanto non viene assoggettato autonomamente ad iva, bensì segue il trattamento previsto per l’operazione principale: la cessione di farmaci, che sconta il 10% di iva.

Viceversa si applica l’iva al 22% quando il servizio di deblistering consiste esclusivamente nello sconfezionamento e riconfezionamento di farmaci a favore di clienti consumatori finali, case di cura o altre farmacie, senza effettuarne la dispensazione. Infatti, in tale ipotesi la cessione di beni e la prestazione di servizi sono effettuate da soggetti diversi e quindi il servizio di deblistering va assoggettato autonomamente ad iva, con l’aliquota ordinaria del 22%.

Giovanni LOI

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia