POST 153/2022
Il
Decreto-legge n. 144 del 23 settembre 2022 ha
previsto quanto segue:
Vengono
prorogati e rafforzati per i mesi di ottobre e novembre 2022 i crediti
d’imposta per l’acquisto di energia e gas.
Alle
imprese energivore, i cui costi per KWh della componente di energia
elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 al netto
di imposte e sussidi, hanno subito un incremento del costo per KWh superiore
al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di
eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, è riconosciuto
un credito d’imposta pari al 40% delle spese sostenute per la componente
energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e
novembre 2022.
Il
credito d’imposta spetta anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica
prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nei mesi di ottobre e
novembre 2022.
In
questo caso, l’incremento del costo per KWh di energia elettrica prodotta e
autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario
dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della
medesima energia elettrica ed il credito d’imposta è determinato con riguardo
al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa ai
mesi di ottobre e novembre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia
elettrica.
Alle
imprese gasivore, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 40% della
spesa sostenuta per l’acquisto di gas, consumato nei mesi di ottobre
e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici,
qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media,
riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato
infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia
subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito
al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Alle
imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza
disponibile pari o superiore a 4,5 KWh, è riconosciuto un credito
d’imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente
energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022,
comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della
stessa, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022,
al netto delle imposte ed eventuali sussidi, abbia subito un incremento del
costo per KWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al
medesimo trimestre dell’anno 2019.
Alle
imprese non gasivore è riconosciuto un credito d’imposta pari
al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas, consumato nei mesi
ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici,
qualora il prezzo il riferimento del gas naturale, calcolato come media
riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato
Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME),
abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo
medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Per
le imprese non energivore e non gasivore,
qualora l’impresa destinataria del contributo si rifornisca nel terzo trimestre
dell’anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di
gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre
dell’anno 2019, il venditore entro 60 giorni dalla scadenza del
periodo per il quale spetta il credito d’imposta, dovrà inviare al proprio
cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo
dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito
d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022.
Tutti
i crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24
entro il 31 marzo 2023 o possono essere ceduti, solo per intero ad altri soggetti compresi
istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. In caso di cessione
dei crediti d’imposta, le imprese beneficiarie devono richiedere il visto di
conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei
presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta.
Andrea Salmistraro
Studio
EPICA Vicenza