POST 154/2022
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre scorso, Il Decreto-legge n. 144/2022, che all’art. 4 ha previsto quanto segue.
In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici per il periodo dal 18 ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022 si conferma:
1) la riduzione delle aliquote dell’accisa su alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti. Nel dettaglio, le aliquote di accisa sono rideterminate nelle seguenti misure:
benzina: 478,40 euro per mille litri;
olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
2) l’applicazione di un’aliquota Iva del 5% alle forniture di gas naturale usato per autotrazione;
3) la sospensione dell’applicazione dell’aliquota di accisa sul “gasolio commerciale” consumato dai soggetti operanti nel trasporto merci e passeggeri di cui al numero 4 bis della tabella A, allegata al testo unico delle accise D.lgs. n. 504/1995.
Per la corretta applicazione delle riduzioni, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti dovranno trasmettere entro il 10 novembre 2022 al competente ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sempre che non venga disposta un’ulteriore proroga delle aliquote agevolate, i dati relativi ai quantitativi di prodotti per cui vigono le riduzioni e gli azzeramenti d’accisa, giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 30 ottobre 2022.
Nel caso in cui la suddetta comunicazione non sia effettuata o venga inviata con dati incompleti o non veritieri è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro (prevista dall’art.50 comma 1 D.lgs. 504/1995).
Andrea Salmistraro
Studio EPICA Vicenza