POST 167/2022
Con provvedimento del 29 settembre scorso l’Agenzia delle Entrate ha fissato le modalità ed i termini per le imprese che intendono revocare gli effetti fiscali delle rivalutazioni o dei riallineamenti (avviamenti, marchi ed intangibili specifici) operati nei bilanci 2020 in base all’art.110 del D.L. n. 104/2020.
La revoca deve essere esercitata entro il 28 novembre 2022 mediante presentazione di una dichiarazione integrativa relativa al periodo d’imposta in cui era stata effettuata la rivalutazione o il riallineamento.
Il provvedimento chiarisce sin da subito che la possibilità di revoca è riservata ai soggetti che, al di là del pagamento della sostitutiva, abbiano perfezionato l’opzione mediante indicazione delle operazioni di rivalutazione o riallineamento nel quadro RQ nella dichiarazione dei redditi (modello SC2021) o che abbiano provveduto a presentare integrativa con il quadro RQ completo entro il 29 settembre 2022.
Per quanto riguarda i beni per i quali è possibile revocare l’opzione, l’art 4. del provvedimento precisa che le revoche della rivalutazione e del riallineamento possono riguardare le singole attività, ma la revoca deve essere esercitata per l’intero importo rivalutato o riallineato. Il contribuente, quindi, può scegliere singole attività su cui revocare l’opzione ma la stessa non può essere parziale.
Per effetto della revoca i valori fiscali dei beni vengono riportati a quelli ante rivalutazione anche ai fini degli ammortamenti o della determinazione di plusvalenze o minusvalenze, pertanto, nell’ambito dell’integrativa devono essere apportate apposite variazioni ai fini Ires e Irap in aumento relative ai maggiori ammortamenti dedotti sui valori attribuiti alle singole attività. Automaticamente viene meno anche il vincolo di sospensione d’imposta sulla corrispondente frazione di patrimonio netto.
Il provvedimento prevede inoltre la possibilità anche di mantenere gli effetti della rivalutazione e di revocare in via autonoma l’eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione che tornerebbe, di conseguenza, in regime di sospensione d’imposta.
Nella dichiarazione integrativa il contribuente può chiedere il rimborso o l’utilizzo in compensazione con i debiti d’imposta del periodo 2021 (senza limiti dei 2 milioni di euro) del credito derivante dalla restituzione dell’imposta sostitutiva pagata. Il credito può essere trasferito anche nell’ambito del gruppo ai sensi dell’art.7 del DM 1° marzo 2018.
Infine, il provvedimento prevede la possibilità per i soggetti che avevano i requisiti per usufruire della rivalutazione gratuita per il settore alberghiero e termale, ma che prudentemente avevano rivalutato o riallineato mediante pagamento dell’imposta sostitutiva del 3%, di revocare la rivalutazione a pagamento e passare alla rivalutazione gratuita specifica prevista per tale settore.
Lorenzo Tirindelli
Dottore Commercialista – Studio Epica Montebelluna