POST 169/2022
Si ricorda che con la conversione in legge del “DECRETO ENERGIA” è stata disposta la proroga dal 15 giugno 2022 al 15 novembre 2022 della facoltà per i “privati” (persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali) di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili).
Come nel passato, il valore da assumere in luogo del costo o valore di acquisto deve essere determinato sulla base di una perizia giurata di stima redatta da specifiche categorie di soggetti (es. Dottori Commercialisti per le partecipazioni, Ingegneri, Geometri, Architetti per i terreni).
Il valore così rideterminato è assoggettato ad un’imposta sostitutiva del 14 per cento.
La norma consente di effettuare la rivalutazione per le partecipazioni in società non quotate e per i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2022.
Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 15 novembre 2022.
La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 15 novembre 2022.
Diego Cavaliere
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso