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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Super bonus al 110% solo con Cilas presentata entro il 25 novembre.

Uncategorised Posted on Tue, November 15, 2022 18:50:13

POST 175/2022

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo del “Decreto Aiuti Quater” che andrà a disciplinare, tra l’altro, il cosiddetto “super bonus 110 per cento” previsto per particolari interventi nel settore edilizia.

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto, sulla base di quanto anticipato in conferenza stampa dal Presidente del Consiglio, il super bonus, oggi in vigore nella misura del 110 per cento, verrebbe ridotto al 90 per cento già a partire dall’anno 2023, per poi scendere (ma questo era già previsto nella precedente normativa) al 70 per cento nell’anno 2024 e al 65 per cento nell’anno 2025.

Per salvaguardare gli interventi di “imminente realizzazione” di condomìni e di edifici di unico proprietario composti da due ad un massimo quattro unità immobiliari, verrebbe inoltre prevista una fase transitoria in base alla quale il superbonus rimarrebbe nella misura del 110 per cento per le spese sostenute nell’anno 2023 in relazione agli interventi per i quali la comunicazione asseverata di inizio lavori (Cilas) o – in caso di demolizione e ricostruzione – le formalità amministrative per l’acquisizione dei titoli abilitativi risultano essere presentate entro il prossimo 25 novembre.

Secondo quanto anticipato nella suddetta conferenza stampa, per i condomini sarebbe inoltre necessario aver deliberato l’intervento prima della pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Decreto e aver presentato la Cilas al Comune prima della data del prossimo 25 novembre.

Sembra inoltre essere prevista un’apertura del Governo verso la proroga delle detrazioni in misura maggiorata anche per le abitazioni unifamiliari. Per tali interventi la norma vigente prevede il mantenimento della detraibilità della spesa al 110 per cento fino alla fine dell’anno 2022, ma solo per gli interventi che alla data dello scorso 30 settembre siano stati realizzati per il 30 per cento dell’intervento complessivo. Secondo quanto anticipato, per tali interventi potrebbe esserci la proroga al 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 marzo 2023, mentre per i nuovi interventi dovrebbe venire inserita la possibilità di detrarre il 90 per cento delle spese sostenute nell’anno 2023, ma solo a condizione che l’immobile oggetto di interventi sia l’abitazione principale dei contribuenti e che gli stessi non superino determinate soglie di reddito.

Come anticipato, per ogni dettaglio e per una corretta e dovuta precisazione in merito all’applicazione delle suddette nuove disposizioni si deve necessariamente attendere la pubblicazione della norma in Gazzetta Ufficiale. 

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Aggiornamento sul credito d’imposta bonus investimenti in beni strumentali.

Uncategorised Posted on Tue, November 15, 2022 09:37:30

POST 174/2022

La data del 31/12/2022 rappresenta uno spartiacque sia per il bonus beni strumentali industria 4.0 sia per i beni strumentali “ordinari”.

In considerazione del fatto che:

  • per i beni generici “ordinari” (non Industria 4.0) l’agevolazione spetterà solamente per gli acquisti fatti entro il prossimo 31/12/2022; salvo la possibilità di “prenotare” il bene entro tale data (ordine + acconto del 20% del prezzo) con effettuazione dell’investimento entro il 30/6/2023;
  • per i beni industria 4.0 (materiali ed immateriali) di cui alle tabelle A e B Legge 232/2016 l’agevolazione è prevista fino al 31/12/2025 (30/6/2026 per beni prenotati entro il 31/12/2025) ma con percentuali di credito di imposta inferiori a quelle attuali.

Va quindi valutata l’opportunità di effettuare investimenti entro il 31/12/2022 o per lo meno di effettuare la relativa prenotazione entro tale data.

Per prenotazione fatta entro il 31/12/2022 si intende aver fatto l’ordine di acquisto, che questo sia stato accettato dal fornitore, e aver effettuato il pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo  complessivo del bene (o aver pagato un importo a titolo di maxi-canone almeno pari al 20% del costo sostenuto dal concedente, in caso di acquisto in leasing).

Riassumiamo di seguito la normativa ad oggi vigente.

BENI GENERICI (NON INCLUSI NELLE TAB. A E B L. 232/16):

  • beni nuovi sia materiali che immateriali;
  • credito riconosciuto per gli acquisti effettuati fino al 31/12/2022 o prenotati entro tale data e con conclusione dell’acquisto entro il 30/6/2023;
  • credito del 6% con un limite di costi ammissibili di € 2.000.000 per beni materiali e € 1.000.000 per beni immateriali;
  • nessun credito di imposta è previsto per gli investimenti effettuati dal 1/1/2023 (e non prenotati entro il 31/12/2022).

BENI MATERIALI INDUSTRIA 4.0

  • spetta esclusivamente alle imprese per beni materiali nuovi con caratteristiche di cui all’allegato A della legge 232/16;
  • il credito d’imposta spetta in misura diversa a seconda dell’importo dell’investimento e del momento di effettuazione:
  • per investimenti fino a € 2.500.000 effettuati entro il 31/12/2022 (o prenotati entro il 31/12/2022 e conclusi entro il 30/6/2023) la misura del credito è il 40%; per gli investimenti dal 01/01/2023 al 31/12/2025 l’aliquota passa al 20%;
  • per investimenti da € 2.500.000 fino a € 10.000.000 effettuati entro il 31/12/2022 (o prenotati entro il 31/12/2022 e conclusi entro il 30/6/2023) la misura del credito è il 20%; per gli investimenti dal 01/01/2023 al 31/12/2025 l’aliquota passa al 10%;
  • per investimenti da € 10.000.000 fino al limite massimo di € 20.000.000 effettuati entro il 31/12/2022 (o prenotati entro il 31/12/2022 e conclusi entro il 30/6/2023) la misura del credito è il 10%; per gli investimenti dal 01/01/2023 al 31/12/2025 l’aliquota passa al 5%.
  • Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Mise, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.

BENI IMMATERIALI INDUSTRIA 4.0

  • spetta esclusivamente alle imprese per beni immateriali nuovi con caratteristiche di cui all’allegato B della legge 232/16;
  • il credito di imposta spetta in misura diversa a seconda del momento di effettuazione dell’investimento:
  • per investimenti effettuati entro il 31/12/2022 (o prenotati entro il 31/12/2022 e conclusi entro il 30/6/2023) la misura del credito è il 50%;
  • per investimenti effettuati dal 1/1/2023 al 31/12/2023 (o prenotati entro il 31/12/2023 e conclusi entro il 30/6/2024) la misura del credito è il 20%;
  • per investimenti effettuati dall’1/1/2024 al 31/12/2024 (o prenotati entro il 31/12/2024 e conclusi entro il 30/6/2025) la misura del credito è il 15%
  • per investimenti effettuati dal 1/1/2025 al 31/12/2025 (o prenotati entro il 31/12/2025 e conclusi entro il 30/6/2026) la misura del credito è il 10%;
  • il limite massimo di costi ammissibile è di € 1.000.000.

La prenotazione è necessaria per individuare la norma agevolativa applicabile, tenendo conto che il beneficio ossia l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta sarà fruibile solo quando il bene entrerà in funzione o sarà interconnesso per i beni 4.0. Il credito d’imposta è utilizzabile in tre quote annuali a partire dal momento dell’entrata in funzione o dall’interconnessione per i beni 4.0.

Con riferimento agli investimenti in beni materiali ed immateriali industria 4.0 è necessaria la redazione di una perizia asseverata o di un attestato di conformità da cui risulti che i beni hanno le caratteristiche previste e che sono interconnessi al sistema aziendale. Per i beni di costo inferiore a € 300.000 la perizia può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante. E’ previsto anche l’invio di una comunicazione al Mise entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di effettuazione dell’investimento.

Si ricorda che sono esclusi dall’agevolazione i seguenti beni:

  • veicoli ed altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164 Tuir;
  • beni per i quali il DM 31/12/1988 stabilisce aliquote di ammortamento inferiori a 6,5%;
  • fabbricati e costruzioni;
  • beni di cui all’allegato 3 alla L. 208/2015;
  • beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

Raffaella Garbin – Dottore Commercialista – Studio EPICA – Vicenza

Laura Barbieri –  Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso