POST 4/2023
L’art. 8 D.L. 73/2022 (conv. L. n. 122/2022) ha modificato l’art. 83 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, prevedendo per i soggetti che applicano il principio di derivazione rafforzata, che i componenti di reddito imputati a bilancio per effetto della correzione di errori contabili assumano immediata rilevanza fiscale ai fini Ires ed Irap (fatta eccezione per i componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa), e quindi possano essere dedotti/tassati nell’esercizio in cui viene corretto l’errore. Di conseguenza non è più necessario presentare una dichiarazione integrativa relativa al periodo di imposta in cui è stato commesso l’errore.
La legge di Bilancio 2023 ha previsto una modifica al Decreto Semplificazioni inserendo una limitazione al presupposto soggettivo per il riconoscimento fiscale della correzione degli errori contabili. In particolare, l’opportunità di correggere gli errori contabili con rilevanza fiscale viene consentita solo ai soggetti che sottopongono il bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti. La rettifica avrà effetto a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata del decreto Semplificazioni, 22 giugno 2022.
Sul tema si veda anche il Post 123/2022 del 30 agosto 2022
Giulia Granello – Studio EPICA – Treviso