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BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Contributo straordinario, sotto forma di Credito d’imposta, in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas per il primo trimestre 2023.

Uncategorised Posted on Tue, January 10, 2023 11:42:54

POST 7/2023

L’articolo 1, commi da 2 a 9 della Legge di Bilancio N. 197 del 29/12/2022 ha previsto quanto segue:

Imprese Energivore

Le imprese a forte consumo di energia elettrica (energivore), individuate dal decreto del MISE 21 dicembre 2017, possono beneficiare di un credito d’imposta, a condizione che i costi per KWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito d’imposta pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023.

Imprese non Energivore

Alle imprese diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, cosiddette “non energivore”, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 KWh, è riconosciuto a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di  credito di imposta pari al 35% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023, comprovato mediante le fatture di acquisto. Anche in questo caso il contributo è riconosciuto a condizione che il prezzo della componente energia, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Imprese Gasivore

Alle imprese a forte consumo di Gas naturale (gasivore), di cui all’elenco per l’anno 2023, pubblicato dalla Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali, ai sensi  del Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, è riconosciuto a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas, consumato nel primo trimestre solare 2023, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici. Il contributo spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati (GME), abbia subito un incremento superiore al 30%, del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Imprese Non Gasivore

Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, cosiddette “non gasivore”,è riconosciuto a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di  credito d’imposta, pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici(GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Le imprese per le quali il fornitore di energia elettrica o gas naturale del quarto trimestre 2022 e nel primo trimestre 2023 sia lo stesso da cui si rifornivano nel quarto trimestre 2019, possono richiedere una comunicazione al rivenditore entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, nella quale sono riportati il calcolo dell’incremento del costo della componente energetica e l’ammontare del credito spettante per il primo trimestre 2023.

Si ricorda, che i crediti d’imposta spettanti sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante F24, ed eventualmente cedibili solo per intero;

I crediti non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP.

I crediti maturati nel primo trimestre 2023, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2023.

Andrea Salmistraro

Studio EPICA Vicenza



Contributo di solidarietà temporaneo imprese energetiche per il 2023.

Uncategorised Posted on Tue, January 10, 2023 11:33:42

POST 6/2023

L’articolo 1, commi 115-119 della Legge di Bilancio N. 197 del 29/12/2022 ha previsto quanto segue.

Al fine di contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese ed i consumatori, è istituito per l’anno 2023 un contributo di solidarietà temporaneo a carico dei soggetti che producono, importano, distribuiscono e vendono energia elettrica, gas naturale e prodotti petroliferi.

In dettaglio il contributo è dovuto solo se almeno il 75% dei ricavi dell’esercizio 2022 deriva dalle attività di produzione o rivendita di: energia elettrica, gas metano, estrazione del gas naturale, prodotti petroliferi. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l’attività di organizzazione e gestione delle piattaforme per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché delle piccole e micro imprese che esercitano l’attività di commercio al dettaglio di carburante per l’autotrazione identificata dal codice ATECO 473000.

Il contributo è determinato applicando l’aliquota del 50% sull’ammontare del reddito complessivo determinato ai fini IRES relativo al periodo d’imposta 2022, che eccede per almeno il 10% la media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022.

Nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L’ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25% del patrimonio netto alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

Il contributo straordinario è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2023.

Il contributo straordinario non è deducibile ai fini dell’IRES e dell’IRAP.

Andrea Salmistraro

Studio EPICA Vicenza