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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Legge di Bilancio 2023: l’affrancamento delle quote di Oicr.

Uncategorised Posted on Tue, January 24, 2023 19:16:15

POST 38/2023

La legge di Bilancio 2023 ai commi 112 e 113 introduce la possibilità di affrancare il valore delle quote possedute in OICR con una imposta sostitutiva del 14%.

Il valore che potrà essere soggetto ad imposta sostitutiva è dato dal differenziale tra il valore delle quote alla data del 31 dicembre 2022 ed il loro valore di acquisto/sottoscrizione.

Operativamente il contribuente interessato all’affrancamento in questione potrà darne comunicazione al proprio intermediario di riferimento (ente che ha in custodia o in amministrazione le quote) entro il prossimo 30 giugno 2023 ed il versamento dell’imposta sostitutiva è previsto entro il prossimo 16 settembre 2023 da parte dell’intermediario stesso sostituto di imposta (provvista da parte del cliente).

In alternativa, in assenza di un rapporto di custodia, amministrazione o gestione, il contribuente stesso può esercitare direttamente l’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2022 effettuando il versamento della sostitutiva entro la data di versamento a saldo delle imposte sui redditi 2022.

Si precisa che l’opzione si estende, per dettato normativo, a tutte le quote o azioni appartenenti ad una medesima categoria omogenea, possedute alla data del 31 dicembre 2022 nonché alla data di esercizio dell’opzione.

Rimangono escluse dall’agevolazione le quote degli OICR per le quali si è optato per il risparmio gestito.

Tuttavia, dal punto di vista operativo sono auspicabili chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate soprattutto in relazione:

  • alle modalità di calcolo del differenziale sul quale calcolare l’imposta sostitutiva;
  • a cosa debba intendersi per categoria omogenea.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Udine e Treviso



Rinuncia all’eredità e debiti tributari del de cuius.

Uncategorised Posted on Tue, January 24, 2023 19:14:08

POST 37/2023

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 37064 del 19 dicembre 2022 ha definito una controversia proposta da alcuni soggetti che avevano impugnato una cartella di pagamento fondata su un avviso di accertamento, ormai divenuto definitivo, riferito ad un debito fiscale del de cuius la curi eredità era stata oggetto di rinuncia.

I Giudici della Corte hanno correttamente statuito che, siccome la responsabilità per il debito tributario del de cuius presuppone l’assunzione della qualità di erede e la rinuncia all’eredità produce effetto retroattivo a norma dell’art. 521 c.c., il chiamato all’eredità rinunciante non risponde di tale debito, ancorché quest’ultimo sia portato da un avviso di accertamento regolarmente notificato dopo l’apertura della successione e divenuto definitivo per mancata impugnazione.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Aumentato a Euro 5.000 il limite di utilizzo di denaro contante.

Uncategorised Posted on Tue, January 24, 2023 19:13:00

POST 36/2023

La legge di Bilancio 2023 ha incrementato la soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante, portandola, con decorrenza dal 1 gennaio 2023, da 1.000 a 5.000 euro.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Compensazione dei crediti per gratuito patrocinio.

Uncategorised Posted on Tue, January 24, 2023 19:12:14

POST 35/2023

La Legge di Bilancio 2023 è intervenuta sul delicato tema dei ritardi dello Stato nei pagamenti dei crediti degli avvocati per le attività da gratuito patrocinio ex art. 82 e seguenti del D.P.R. 115/2002.

Il Legislatore, al fine di limitare alcuni degli effetti negativi conseguenti ai suddetti ritardi, ha apportato una serie di modifiche grazie alle quali è prevista la possibilità di compensare detti crediti con i contributi previdenziali dovuti alla Cassa Forense.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Legge di Bilancio 2023: l’affrancamento degli utili Black List.

Uncategorised Posted on Tue, January 24, 2023 19:11:19

POST 34/2023

L’articolo 1 co. da 87 a 95 della Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) prevede la possibilità per i soggetti che detengono, nell’ambito dell’attività di impresa, partecipazioni in paesi cd. Black List di affrancare con una imposta sostitutiva gli utili e le riserve di utili non ancora distribuite e prodotte fino al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 (ovvero per i soggetti solari gli utili prodotti fino al bilancio 2021).

Secondo quanto previsto dalla norma quindi i soggetti possessori di tali partecipazioni possono optare, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2022, di assoggettare ad imposta sostitutiva del 9%, per i soggetti IRES, o del 30%, per i soggetti IRPEF, gli utili e le riserve di utili delle società partecipate residenti in paesi a fiscalità privilegiata.

Nella sostanza, rispetto al regime dei dividendi Black List ordinari la norma consente un risparmio di imposta attorno al 15%.

Per i soggetti controllanti inoltre è prevista una ulteriore riduzione dell’aliquota pari al 3% se il soggetto percettore si obbliga a:

  • rimpatriare le somme affrancate entro la data di versamento a saldo delle imposte sui redditi per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022;
  • ad accantonare gli stessi in una apposita riserva di patrimonio netto per un periodo non inferiore a due esercizi.

L’eventuale violazione dei due obblighi sopra indicati comporta un meccanismo di recapture pari alla differenza tra l’aliquota d’imposta sostitutiva ordinaria e quella agevolata maggiorata del 20% e dei relativi interessi.

Si precisa inoltre che l’opzione in commento può essere fatta valere distintamente per ciascuna partecipata estera in regime Black List con riguardo a tutti o parte dei relativi utili e riserve di utili.

Il versamento dell’imposta sostitutiva è dovuto in unica soluzione entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022.

Non è ammessa la compensazione.

Con il versamento dell’imposta sostitutiva viene inoltre ad accrescere anche il valore fiscalmente riconosciuto, ai fini della plusvalenza (fino a concorrenza del prezzo di cessione / non è rilevante ai fini delle minusvalenze deducibili), della partecipazione Black List. Lo stesso verrà poi diminuito in ragione degli importi di utili e riserve eventualmente distribuiti.

Le norme attuative sono demandate ad un provvedimento che sarà emanato dal MEF entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio (1° gennaio 2023).

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine