POST 55/2023
Con l’ordinanza 4248 del 10.02.2023 la Corte di Cassazione, dando continuità ad un proprio isolato precedente giurisprudenziale (Cass. Civ. sent. n. 23581/2017), ha stabilito che in caso di retrocessione dell’azienda affittata trovi applicazione il disposto dell’art. 2560 c.c. per cui l’affittante risponde in solido con l’affittuario dei debiti contratti da questi durante l’affitto dell’azienda.
Tale statuizione si pone in contrasto con l’orientamento prevalente in dottrina e giurisprudenza che ritiene che all’affitto d’azienda non trovi applicazione l’art. 2560 c.c. – che prevede la responsabilità solidale del cessionario per i debiti dell’azienda ceduta – né al momento della concessione in affitto dell’azienda né al momento della retrocessione della stessa.
Occorrerà quindi monitorare se tale nuovo orientamento sarà o meno confermato nei prossimi arresti giurisprudenziali.
Tommaso Talluto
Avvocato – Studio EPICA – Treviso