POST 56/2023
La legge di Bilancio 2023 ai commi da 186 a 205 introduce la definizione agevolata delle controversie tributarie di cui è parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di Cassazione, alla data del 1° gennaio 2023 attraverso il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire.
La norma in commento estende la sanatoria agli atti emessi dagli enti territoriali che decideranno di aderirvi entro il 31/3/2023.
Per accedere alla definizione è, in ogni caso, necessario che la controversia sia pendente. Il comma 192 prevede infatti che la definizione si applichi:
- alle controversie in cui il ricorso in primo grado sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (1° gennaio 2023);
- e per le quali alla data della presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
Modalità di definizione agevolata
Come detto la definizione prevede il pagamento di un importo percentuale commisurato al valore della controversia ovvero all’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni.
In base a quanto stabilito dal comma 186 la definizione prevede il pagamento del 100% del valore della controversia nei casi in cui al 1° gennaio 2023:
- l’Agenzia fiscale sia risultata vincitrice nell’ultima o unica pronuncia non cautelare depositata;
- quando il contribuente ha notificato il ricorso ma non si è ancora costituito in giudizio.
Per il comma 187 invece la lite può essere definita versando il 90% del valore della controversia nel caso in cui il contribuente, alla data del 1° gennaio 2023, si sia già costituito in giudizio e la Corte di giustizia tributaria di primo grado non abbia ancora depositato una pronuncia giurisdizionale non cautelare.
Medesima percentuale si applica anche ai casi di riassunzione in primo grado a seguito di sentenza di Cassazione.
Secondo il comma 188 nei casi in cui siano già intervenute delle sentenze con soccombenza dell’Agenzia delle Entrate la definizione prevede il pagamento del:
- 40% del valore della controversia qualora l’Agenzia fiscale sia risultata soccombente in primo grado;
- 15% del valore della controversia qualora l’Agenzia fiscale sia risultata soccombente in secondo grado.
Ai sensi del comma 189 inoltre le medesime percentuali di cui sopra si applicano anche ai giudizi di soccombenza parziale dell’Agenzia fiscale applicando il 100% alla parte di atto confermata dalla relativa sentenza e in percentuale ridotta (40% o 15% a seconda del grado di giudizio) alla parte di atto annullato dalla pronuncia giurisdizionale.
Il comma 190 invece prevede il pagamento del 5% del valore della controversia per i giudizi pendenti in Cassazione per i quali, nei precedenti gradi di giudizio, l’Agenzia fiscale sia risultata integralmente soccombente.
Qualora la controversia riguardi esclusivamente le “sanzioni non collegate al tributo”, la definizione prevede, al comma 191, il pagamento del quindici per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate e del quaranta per cento negli altri casi.
Perfezionamento della definizione agevolata
Il termine per il pagamento degli importi dovuti o della prima rata (come quello di presentazione della domanda) scade il 30/6/2023. Tali adempimenti sono richiesti per il perfezionamento della definizione.
Nel caso in cui gli importi dovuti superino mille euro è ammesso il pagamento rateale in un massimo di venti rate trimestrali (con una dilazione di durata complessivamente pari a cinque anni). Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati alla data del versamento della prima rata.
Non è consentito compensare eventuali crediti d’imposta.
Possono invece essere scomputati gli importi già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.
Qualora infine non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
La disciplina sopra esposta è stata opportunamente integrata dalla Legge in commento con apposite norme di sospensione dei procedimenti pendenti e relativi termini d’impugnazione, allo scopo di favorire l’accesso alla definizione economizzando altresì l’attività processuale delle parti.
Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine