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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Remissione in bonis per tardiva presentazione Allegato B nel sisma bonus acquisti.

Uncategorised Posted on Tue, November 28, 2023 12:19:13

POST 197/2023

L’Agenzia delle Entrate nell’Interpello 467/2023 dello scorso 24 novembre 2023 ha finalmente chiarito in modo definitivo la corretta procedura della remissione in bonis finalizzata a sanare la tardiva presentazione dell’allegato B richiesto per gli interventi sismici nel caso di detrazione per il c.d. “sisma bonus acquisti”.

Tale tipologia di detrazione spetta agli acquirenti di unità immobiliari vendute da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che abbiano realizzato interventi di adozione di misure antisismiche mediante la demolizione e ricostruzione dell’intero edificio che determinano la riduzione di una o più classi del rischio sismico dell’edificio.

La norma fiscale, tra gli specifici requisiti richiesti affinché l’intervento rientri tra quelli agevolabili dalla detrazione, prevede che l’Allegato B ex DM 58/2017 – allegato che attesta il rischio sismico dell’edificio ante e post intervento – debba essere presentato unitamente al titolo abilitativo o al massimo entro la data di inizio lavori, pena la decadenza dell’agevolazione fiscale.

Grazie ad una serie di interventi legislativi è stata concessa la possibilità di sanare attraverso l’istituto della “remissione in bonis” le posizioni in cui la presentazione di tale modello è avvenuta successivamente alla data di inizio lavori.

Ricordiamo, in modo semplicistico, che la remissione in bonis consente di sanare la violazione ponendo in essere l’adempimento omesso e versando contestualmente una sanzione pari a 250 euro.

L’interpello 467/2023 chiarisce che, nel caso di sisma bonus acquisti, la procedura da seguire è la seguente:

1. la sanzione deve essere versata dal soggetto che ha omesso la tempestiva presentazione dell’Allegato B, pertanto dalla società costruttrice che ora vende le unità immobiliari;

2. la sanzione da versare è unica per l’intero edificio (indipendentemente dal numero delle unità iniziali o unità finali oggetto di vendita) in quanto unico è l’adempimento che deve essere sanato;

3. la remissione in bonis deve avvenire entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi nella quale il soggetto acquirente della unità immobiliare beneficia del relativo credito d’imposta;

4. nel caso di applicazione delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito la remissione in bonis deve avvenire prima della presentazione telematica alla Agenzia delle Entrate della comunicazione con cui il soggetto esercita tale opzioni.  

L’Agenzia precisa inoltre che è “corretto e costituisce buona prassi” che il versamento della sanzione avvenga a) entro la data del contratto definitivo di compravendita e b) nel caso vi siano una pluralità di unità da alienare, antecedentemente alla stipula del primo rogito notarile.

Di conseguenza, l’impresa venditrice dovrà obbligatoriamente consegnare agli acquirenti delle unità immobiliari tutta la documentazione idonea all’esercizio della detrazione, nonchè l’Allegato B, con la relativa ricevuta di presentazione presso i competenti uffici, e il modello F24 relativo al versamento della sanzione per la remissione in bonis debitamente quietanzato.

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Crediti da bonus edilizi non utilizzabili: a partire dal 1° dicembre 2023 scatta l’obbligo di Comunicazione all’Agenzia delle Entrate pena applicazione di sanzione.

Uncategorised Posted on Tue, November 28, 2023 12:14:58

POST 196/2023

Come preannunciato dal nostro precedente post dello scorso 12 ottobre, l’articolo 25 del DL 104/2023 stabilisce che per i crediti d’imposta che

1) derivano da cessione del credito o da sconto in fattura

e

2) risultano non utilizzabili per cause diverse dal decorso del termine di utilizzo dei medesimi crediti,

l’ultimo cessionario è tenuto a presentare apposita “Comunicazione” all’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia dele Entrate ha emesso in data 23 novembre 2023 un Provvedimento in cui vengono individuate le modalità per l’effettuazione della suddetta Comunicazione.

La Comunicazione va effettuata entro trenta giorni dalla “avvenuta conoscenza dell’evento” che ha originato la non utilizzabilità del credito.

Le disposizioni si applicano a partire dal 1° dicembre 2023.

Nel caso in cui la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima del 1° dicembre 2023, la Comunicazione deve essere effettuata entro il 2 gennaio 2024.

La mancata presentazione della Comunicazione nei termini previsti comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro.

L’Agenzia delle Entrate, sempre in data 23 novembre 2023, ha inoltre pubblicato una FAQ dove viene precisato che rientrano nell’obbligo di comunicazione i crediti d’imposta inutilizzabili, intesi come crediti per i quali non sussistono i presupposti costitutivi.

Nella medesima FAQ l’Agenzia inoltre precisa che i crediti sottoposti a sequestro non sono soggetti alla suddetta Comunicazione, mentre rientrano nell’obbligo i crediti che sono stati oggetto di irregolarità procedurali che ne hanno inibito l’utilizzo.

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso