POST 196/2023
Come preannunciato dal nostro precedente post dello scorso 12 ottobre, l’articolo 25 del DL 104/2023 stabilisce che per i crediti d’imposta che
1) derivano da cessione del credito o da sconto in fattura
e
2) risultano non utilizzabili per cause diverse dal decorso del termine di utilizzo dei medesimi crediti,
l’ultimo cessionario è tenuto a presentare apposita “Comunicazione” all’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia dele Entrate ha emesso in data 23 novembre 2023 un Provvedimento in cui vengono individuate le modalità per l’effettuazione della suddetta Comunicazione.
La Comunicazione va effettuata entro trenta giorni dalla “avvenuta conoscenza dell’evento” che ha originato la non utilizzabilità del credito.
Le disposizioni si applicano a partire dal 1° dicembre 2023.
Nel caso in cui la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima del 1° dicembre 2023, la Comunicazione deve essere effettuata entro il 2 gennaio 2024.
La mancata presentazione della Comunicazione nei termini previsti comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro.
L’Agenzia delle Entrate, sempre in data 23 novembre 2023, ha inoltre pubblicato una FAQ dove viene precisato che rientrano nell’obbligo di comunicazione i crediti d’imposta inutilizzabili, intesi come crediti per i quali non sussistono i presupposti costitutivi.
Nella medesima FAQ l’Agenzia inoltre precisa che i crediti sottoposti a sequestro non sono soggetti alla suddetta Comunicazione, mentre rientrano nell’obbligo i crediti che sono stati oggetto di irregolarità procedurali che ne hanno inibito l’utilizzo.
Chiara Curti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso