POST 201/2023
Lo scorso 4 novembre 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 258 il DM 15 settembre 2023 contenente le disposizioni in materia di certificazione delle attività di ricerca e sviluppo come previsto dall’articolo 23 co. 2-5 del DL 73/2022.
A tale riguardo si ricorda che la certificazione, secondo quando previsto dal predetto DL 73/2022, consente alle imprese di dotarsi in via preventiva di una certificazione che attesti come rientranti nella norma agevolativa della ricerca e sviluppo gli investimenti effettuati o da effettuare.
Il decreto in commento è entrato in vigore lo scorso 19 novembre 2023 tuttavia gran parte degli aspetti procedurali della disciplina sono ad oggi demandati ad un futuro decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) che dovrà essere emanato entro 90 giorni dalla predetta data di entrata in vigore (quindi entro il prossimo 17 febbraio 2024).
L’Albo dei certificatori
Viene istituito un apposito Albo dei certificatori abilitati al rilascio delle certificazioni.
Potranno essere soggetti abilitati:
- le persone fisiche, che, tra le altre condizioni, siano in possesso di un titolo di laurea idoneo rispetto alla certificazione richiesta e che abbiano svolto nei tre anni precedenti attività relative alla valutazione e rendicontazione di almeno 15 progetti collegati alla richiesta di contributi o sovvenzioni in ambito di Ricerca e Sviluppo;
- imprese, con sede legale in Italia e che non siano sottoposte a procedura concorsuale o a liquidazione volontaria, le cui credenziali previste al punto precedente dovranno essere verificate in capo al responsabile tecnico.
Potranno inoltre presentare domanda di iscrizione all’Albo anche:
- i centri di trasferimento tecnologico in ambito industria 4.0;
- i centri di competenza ad alta specializzazione;
- i poli europei dell’innovazione digitale (EDIH e Seal of excellence);
- le Università statali e non statali.
Le modalità di gestione e funzionamento dell’Albo sono però demandate ad un successivo decreto direttoriale da parte del MIMIT.
Procedura e contenuto della certificazione
Il decreto conferma che la certificazione inerente le attività per Ricerca e Sviluppo potrà essere richiesta solo qualora l’impresa non sia già stata raggiunta da un Processo Verbale o da un atto impositivo.
La richiesta dovrà essere inoltrata al MIMIT secondo una apposita procedura anch’essa demandata a decreto direttoriale di futura emanazione. Per accedere a detta procedura dovranno inoltre essere versati euro 252 in favore del bilancio dello Stato per diritti di segreteria, anche le modalità inerenti detto versamento saranno definite successivamente.
La certificazione, rilasciata da soggetto iscritto all’apposito Albo, deve contenere:
- informazioni su capacità organizzative e competenze tecniche dell’impresa;
- descrizione dei progetti realizzati o da iniziare;
- motivazioni tecniche alla base della sussistenza dei requisiti all’accesso all’agevolazione;
- dichiarazione di mancanza di conflitto di interessi da parte del soggetto certificatore;
- altre informazioni utili ai controlli.
La certificazione deve essere rilasciata sulla base delle linee guida emanate dal MIMIT e che saranno pubblicate entro il prossimo 31 dicembre 2023. Le stesse saranno oggetto di costante aggiornamento per la corretta applicazione del credito di imposta.
Attività di Vigilanza
La certificazione dovrà essere trasmessa al MIMIT entro 15 giorni dalla data del rilascio della stessa all’impresa attraverso una procedura informatica demandata al futuro decreto direttoriale.
Ricevute le certificazioni il ministero potrà, entro 90 giorni, richiedere opportune integrazioni documentali che dovranno essere fornite nei successivi 15 giorni dal soggetto attestatore (salvo richiesta di proroga motivata).
La documentazione integrativa dovrà essere oggetto di esame da parte del MIMIT entro i successivi 60 giorni.
Decorsi i termini per l’esame della documentazione la certificazione produce effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria in relazione alla qualificazione delle attività inerenti a progetti di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design a patto che la stessa rappresenti le attività effettivamente svolte.
Tuttavia, qualora non sia inviata al MIMIT la documentazione integrativa richiesta nei termini previsti la certificazione non produrrà effetti.
Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine