POST 14/2024
La Legge di Bilancio n.213 del 30.12.2023 ai commi 7-13 prevede quanto segue:
Arriva la proroga di un anno della copertura del Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa per alcune categorie prioritarie: giovani di età inferiore a 36 anni, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, famiglie numerose con almeno 3 figli di età inferiore a 21 anni;
In dettaglio:
il comma 7 proroga al 31.12.2024 la possibilità di usufruire della garanzia massima dell’80 per cento per la quota capitale dei mutui destinati all’acquisto della prima casa da parte di giovani con meno di 36 anni e con un ISEE non superiore a 40 mila euro annui.
Il comma 8 mette a disposizione del Fondo per il 2024 ulteriori 282 milioni di euro.
Il comma 9 introduce poi altre categorie tra quelle che hanno priorità per l’accesso alle garanzie del Fondo con riferimento al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare:
i nuclei familiari che includono tre figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un ISEE non superiore a 40.000 euro annui;
i nuclei familiari che includono quattro figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un modello ISEE non superiore a 45.000 euro annui;
i nuclei familiari che includono cinque o più figli di età inferiore ai 21 anni e che hanno un modello ISEE non superiore a 50.000 euro annui.
Il comma 10 prevede che, quando il rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo di acquisto della casa è superiore all’80 per cento per questi nuclei la misura massima della garanzia concedibile è fissata:
all’80 per cento della quota capitale per le famiglie con tre figli;
all’85 per cento della quota capitale per le famiglie con quattro figli;
al 90 per cento della quota capitale per le famiglie con almeno 5 figli.
Il comma 11 prevede che per le garanzie rilasciate sia accantonato a titolo di coefficiente di rischio un importo compreso tra l’8,5 per cento ed il 10 per cento a seconda del valore della garanzia concessa.
Il comma 13 stabilisce per l’anno 2024 che per tutte le categorie aventi priorità per l’accesso al credito, la garanzia del Fondo rimane operativa anche nell’ipotesi di surroga del mutuo originario, ma solo a patto che le condizioni economiche rimangano sostanzialmente invariate o siano migliorative di quelle originarie e comunque non abbiano impatti negativi sull’equilibrio economico-finanziario del Fondo medesimo.
Andrea Salmistraro
Studio EPICA Vicenza