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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Fatturazione elettronica operatori sanitari.

Uncategorised Posted on Mon, January 22, 2024 17:01:56

POST 26/2024

Il Decreto-legge Milleproroghe n.215 del 30.12.2023 all’articolo 3 comma 3 estende per tutto il 2024 l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche.

Nello specifico si proroga al 1°gennaio 2025 il divieto per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria di emettere fatture elettroniche.

L’esonero dall’emissione di fatture elettroniche si applica anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni effettuate nei confronti di persone fisiche.

Per tutto il 2024 rimane quindi l’obbligo della fattura cartacea per le prestazioni sanitarie erogate nei confronti di persone fisiche. Viceversa, è obbligatoria la fatturazione elettronica per prestazioni rese nei confronti di PA, ad eccezione dei Medici di medicina generale, i quali non sono tenuti alla fatturazione nei confronti della ASL. È altresì obbligatoria per prestazioni nei confronti di strutture sanitarie private o nei confronti di altri soggetti titolare di partita Iva compresi i rapporti fra medici.

Giulia Granello

Studio EPICA – Treviso



Legge di Bilancio 2024: Detassazione dei premi di risultato.

Uncategorised Posted on Mon, January 22, 2024 16:59:32

POST 25/2024

L’art. 1 comma 18 della Legge di Bilancio 2024 estende ai premi e alle somme erogati nell’anno 2024 la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali dell’aliquota dell’imposta sostitutiva IRPEF e delle relative addizionali, concernente alcuni emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati, come premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d’impresa.

Il limite annuo di importo complessivo dell’imponibile ammesso al regime in oggetto è:

  • Pari a 3.000 euro;
  • Elevato a 4.000 euro per le imprese che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

L’applicazione del regime sostitutivo è subordinata alla condizione che il lavoratore dipendente non percepisca, nell’anno precedente a quello di percezione degli emolumenti in oggetto, reddito superiore a 80.000 euro.

Giulia Granello

Studio Epica – Treviso



Legge di Bilancio 2024: Esclusione da tassazione fringe benefits.

Uncategorised Posted on Mon, January 22, 2024 16:59:06

POST 24/2024

L’art. 1 comma 16 e 17 della Legge di Bilancio 2024 conferma per il 2024 la disciplina dei fringe benefits per i lavoratori dipendenti che prevede l’innalzamento del limite relativo al complessivo valore dei beni ceduti e dei servizi prestati da parte dei datori di lavori che non viene incluso nell’imponibile.

Per il 2024 il limite di esenzione è pari:

  • A 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico anche qualora il figlio sia a carico ripartito con l’altro genitore e anche quando il lavoratore non benefici della detrazione per figli a carico in ragione del riconoscimento dell’assegno unico universale.
  • A 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti.

Nel limite delle somme erogate o rimborsate al lavoratore rientrano anche gli emolumenti per il pagamento di utenze domestiche e le spese per il contratto di locazione della prima casa o per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Si rammenta che al fine del superamento dei nuovi limiti di esenzione non si devono considerare, invece, gli importi che, rientranti nell’art. 51, sono gestiti autonomamente a livello fiscale (esempio: i contributi per l’assistenza sanitaria integrativa superiori a euro 3.615,20, i ticket restaurant superiori, rispettivamente, euro 4 per quelli cartacei e a euro 8 per quelli elettronici, ecc.).

Giulia Granello

Studio Epica – Treviso



Esenzione IMU per immobili in comodato o inutilizzati degli Enti non Commerciali.

Uncategorised Posted on Mon, January 22, 2024 16:57:02

POST 23/2024

La legge di bilancio del 2024 ha introdotto due norme di interpretazione autentica per precisare l’ambito di applicazione dell’esenzione IMU prevista dall’art. 1 comma 759 lett. g) della L.160/2019 per “gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui alla lett. i) del comma 1 dell’art. 7 del Decreto Legislativo n. 504/1992 e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciale (così come definito in base agli artt. 3 e 4 del DM 200/2012) delle attività previste alla lettera i) (attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, religiose e di culto di cui all’art. 16 lett. a) della L. 222/85)”.

Detto articolo permetteva di beneficiare dell’esenzione con il rispetto di due requisiti: quello soggettivo, il soggetto passivo Imu deve essere ente non commerciale ex art.73 comma 1 lett. c) del TUIR, e quello oggettivo che riguarda l’utilizzo dell’immobile per lo svolgimento di attività, con modalità non commerciale, delle attività istituzionali elencate alla lett. i) del DLgs 504/92.

Ora con il comma 71 dell’art. 1 della legge di bilancio 2024 si precisa che l’art. 1 comma 759 lett. g) della L.160/2019, nonché tutte le norme richiamate o sostituite da tale disposizione, devono essere interpretate nel senso che gli immobili si intendono:

  • “posseduti” anche se concessi in comodato ad un altro ente non commerciale, funzionalmente o strutturalmente collegato all’ente concedente, a condizione che l’ente comodatario svolga nell’immobile esclusivamente le attività istituzionali previste dall’art. 7 comma 1 lett. i) del DLgs 504/92 con modalità non commerciale;
  • “utilizzati” anche nel caso in cui non vengano attualmente eserciate le attività istituzionali, di cui all’art. 7 comma 1 lett. i) del DLgs 504/92, purché il mancato esercizio dell’attività istituzionale non determini la cessazione definitiva della strumentalità dell’immobile allo svolgimento delle predette attività.

Si fa presente che per quanto riguarda l’interpretazione del “possesso” esteso al comodato, la legge di bilancio 2024 ha recepito l’orientamento già espresso dalla Corte di Cassazione con varie sentenze, le più recenti sono la nr. 27761 del 2 ottobre 2023 e la nr. 12539 del 12 maggio 2021.

Da ultimo si evidenzia che trattandosi di “norme di interpretazione autentica” le precisazioni di interpretazione della norma producono effetti anche per le annualità precedenti all’entrata in vigore e quindi rilevano anche per i contenziosi ancora in essere.

Monica Scattolin

Studio EPICA – Treviso