POST 49/2024

Lo scorso 8 agosto 2024 è entrato in vigore il Dlgs 29 luglio 2024 n. 110 che apporta alcune novità in ambito della riscossione dei tributi.

Tra i vari cambiamenti uno in particolare riguarda le nuove regole per la rateizzazione delle cartelle di pagamento che opereranno a far data dal prossimo 1° gennaio 2025.

Viene infatti previsto che per le domande di dilazioni per debiti inferiori o pari a 120 mila euro, su semplice richiesta del contribuente, la rateazione possa essere concessa:

  • fino a 84 rate mensili (7 anni) per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
  • fino a 96 rate mensile (8 anni) per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
  • fino a 108 rate mensili (9 anni) per le richieste presentante dal 1° gennaio 2029;

qualora, per le medesime istanze, sia provata la temporanea difficoltà finanziaria la rateazione può essere concessa:

  • da 85 a 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
  • da 97 a 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
  • da 109 a 120 rate mensili, per le richieste presentante dal 1° gennaio 2029.

Nel caso in cui l’istante presenti una domanda per debiti superiori ad euro 120 mila e provi la temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, ai sensi del nuovo comma 1.1 dell’articolo 19 del DPR 602/1973, la dilazione verrà concessa in un massimo di 120 rate mensili a prescindere dal momento in cui verrà effettuata la richiesta.

Il successivo nuovo comma 1.2 dell’articolo 19 del DPR 602/1973 conferma che per la valutazione della temporanea situazione di difficoltà finanziaria si farà riferimento ai parametri già in uso presso gli uffici e quindi:

  • per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, all’Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore e all’entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;
  • per i soggetti diversi dalle persone fisiche, all’indice di liquidità e al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione.

Il successivo comma 1.3 demanda ad un decreto del MEF di futura emanazione le modalità di applicazione e documentazione dei predetti parametri.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine