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BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

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Cassazione: legittima la detrazione IVA per le spese sostenute dalla NewCo nelle operazioni di MLBO.

Uncategorised Posted on Wed, August 28, 2024 19:50:34

POST 51/2024

Con la sentenza nr. 22608/2024 dello scorso 9 agosto 2024 la Corte di Cassazione ha espressamente ammesso che i costi sostenuti dalla NewCo sono detraibili ai fini dell’IVA se relativi ad una vera e propria attività economica e strumentale all’acquisizione della Target.

Ma andiamo con ordine.

I fatti trattati nella sentenza ripercorrono una operazione di MLBO che ha riguardato l’ingresso di nuovi azionisti in un primario gruppo industriale attraverso la costituzione di una NewCo la quale, anche per mezzo di indebitamento bancario, aveva acquistato la Target per poi procedere ad una fusione inversa della NewCo nella Target operativa.

Per quanto attiene le spese legate all’operazione di acquisizione della Target la NewCo non aveva proceduto direttamente alla detrazione dell’IVA che invece era stata richiesta successivamente a rimborso dalla Target a seguito della fusione inversa.

Avverso il diniego dell’istanza di rimborso era stato quindi proposto ricorso da parte della società operativa Target arrivato, con alterne vicende, fino all’ultimo grado di giudizio.

Nella sentenza in commento la Cassazione contesta la posizione assunta dalla CTR della Lombardia secondo la quale la NewCo dovrebbe considerarsi quale holding statica; quindi, soggetto non passivo dell’IVA e come tale non ammessa alla detrazione dell’imposta.

Secondo gli Ermellini, infatti, nella logica dell’operazione di MLBO l’Iva sui costi sostenuti dalla società veicolo preordinati all’operazione di fusione può essere detratta dalla Target qualora questa sia un soggetto passivo Iva che beneficia del diritto alla detrazione.

La NewCo avrebbe peraltro natura differente dalla mera holding statica poiché la stessa “non nasce, infatti, a meri fini di detenzione di partecipazioni, connotandosi, piuttosto, come strumento finalizzato ad attingere le risorse indispensabili all’acquisizione della società target, allo scopo precipuo di gestirne in via diretta l’azienda e di implementarne la struttura economico-finanziaria, in seguito al perfezionarsi di una già preordinata fusione. In questo contesto, ai fini IVA l’acquisizione della società target s’atteggia ad attività preparatoria dell’attività economica che in esito all’acquisizione della società bersaglio verrà esercitata. Il sostenimento di per sé, da parte della società veicolo, di spese di investimento orientate all’acquisizione delle partecipazioni azionarie fa di detto ente un soggetto passivo, ancorché i beni e servizi acquistati non siano immediatamente utilizzati per lo svolgimento di tale attività economica, ma siano prodromici al suo concreto avvio.

Infine, per quanto la NewCo non presenti operazioni attive tale aspetto non rileva, sul punto la giurisprudenza della Corte di Cassazione è infatti costante nel concedere la detrazione anche per le attività meramente preparatorie.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Successioni: anche l’imposta di successione entra nel meccanismo dell’autoliquidazione.

Uncategorised Posted on Wed, August 28, 2024 18:32:32

POST 50/2024

Il Consiglio dei Ministri nella riunione dello scorso 7 agosto 2024 ha approvato in esame definitivo il decreto legislativo attuativo della delega fiscale inerente il comparto delle imposte indirette diverse dall’IVA.

Tra i vari punti tratti nel decreto alcuni riguardano l’imposta sulle donazioni e successioni.

Il viceministro all’Economia Leo, nel corso della conferenza stampa tenutasi a margine del citato CdM, ha elencato quelle che sono le principali novità contenute nel decreto ora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

In tema di trust viene introdotta una nuova possibilità, opzionale, che consente l’applicazione volontaria dell’imposta sulle donazioni già nel momento della dotazione del Trust.

Altri piccoli aggiustamenti riguardano invece l’esenzione per i trasferimenti di aziende e partecipazioni, confermato nella sua attuale formulazione, in cui viene specificato che la stessa si applica anche in condizioni di integrazione di un controllo sociale già esistente.

Novità più rilevante riguarda l’imposta di successione per la quale, premesso che non sono state modificate né le aliquote né le franchigie applicate, viene introdotta l’autoliquidazione così come già avviene per le imposte ipotecarie e catastali.

L’attuale sistema infatti prevede che una volta presentata la dichiarazione di successione sia l’Agenzia delle Entrate, entro i tre anni successivi, a notificare agli obbligati l’importo dovuto in seguito alla successione (da versare nei 60 giorni successivi alla data di notifica dell’avviso di liquidazione).

Pertanto, a partire dalle successioni presentate in relazione a persone decedute dalla data di entrata in vigore della riforma, i soggetti obbligati al pagamento dovranno autoliquidare, oltre alle imposte ipotecarie e catastali come già oggi avviene contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione in presenza di beni immobili, anche l’imposta di successone.

Il pagamento della imposta di successione potrà però avvenire entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione (fissato entro i 12 mesi successivi al giorno in cui è avvenuto il decesso).

In alternativa dovrebbe essere previsto per il contribuente obbligato la possibilità di pagare entro 90 giorni il 20% del dovuto e versare in 8 rate trimestrali la restante parte dell’imposta ovvero in 12 rate trimestrali se si tratta di importi superiori a 20 mila euro (non sarà tuttavia ammesso dilazionare importi inferiori ai mille euro).

In ultimo si evidenzia un ulteriore novità che prevede la possibilità, nel raro caso di unico erede avente non più di 26 anni di età, di avere accesso anticipato ai conti correnti del de cuius prima che sia presentata la dichiarazione di successione al fine di poter far fronte al versamento delle imposte ipotecarie e catastali previa richiesta all’istituto bancario.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine