POST 51/2024

Con la sentenza nr. 22608/2024 dello scorso 9 agosto 2024 la Corte di Cassazione ha espressamente ammesso che i costi sostenuti dalla NewCo sono detraibili ai fini dell’IVA se relativi ad una vera e propria attività economica e strumentale all’acquisizione della Target.

Ma andiamo con ordine.

I fatti trattati nella sentenza ripercorrono una operazione di MLBO che ha riguardato l’ingresso di nuovi azionisti in un primario gruppo industriale attraverso la costituzione di una NewCo la quale, anche per mezzo di indebitamento bancario, aveva acquistato la Target per poi procedere ad una fusione inversa della NewCo nella Target operativa.

Per quanto attiene le spese legate all’operazione di acquisizione della Target la NewCo non aveva proceduto direttamente alla detrazione dell’IVA che invece era stata richiesta successivamente a rimborso dalla Target a seguito della fusione inversa.

Avverso il diniego dell’istanza di rimborso era stato quindi proposto ricorso da parte della società operativa Target arrivato, con alterne vicende, fino all’ultimo grado di giudizio.

Nella sentenza in commento la Cassazione contesta la posizione assunta dalla CTR della Lombardia secondo la quale la NewCo dovrebbe considerarsi quale holding statica; quindi, soggetto non passivo dell’IVA e come tale non ammessa alla detrazione dell’imposta.

Secondo gli Ermellini, infatti, nella logica dell’operazione di MLBO l’Iva sui costi sostenuti dalla società veicolo preordinati all’operazione di fusione può essere detratta dalla Target qualora questa sia un soggetto passivo Iva che beneficia del diritto alla detrazione.

La NewCo avrebbe peraltro natura differente dalla mera holding statica poiché la stessa “non nasce, infatti, a meri fini di detenzione di partecipazioni, connotandosi, piuttosto, come strumento finalizzato ad attingere le risorse indispensabili all’acquisizione della società target, allo scopo precipuo di gestirne in via diretta l’azienda e di implementarne la struttura economico-finanziaria, in seguito al perfezionarsi di una già preordinata fusione. In questo contesto, ai fini IVA l’acquisizione della società target s’atteggia ad attività preparatoria dell’attività economica che in esito all’acquisizione della società bersaglio verrà esercitata. Il sostenimento di per sé, da parte della società veicolo, di spese di investimento orientate all’acquisizione delle partecipazioni azionarie fa di detto ente un soggetto passivo, ancorché i beni e servizi acquistati non siano immediatamente utilizzati per lo svolgimento di tale attività economica, ma siano prodromici al suo concreto avvio.

Infine, per quanto la NewCo non presenti operazioni attive tale aspetto non rileva, sul punto la giurisprudenza della Corte di Cassazione è infatti costante nel concedere la detrazione anche per le attività meramente preparatorie.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine