POST 50/2024
Il Consiglio dei Ministri nella riunione dello scorso 7 agosto 2024 ha approvato in esame definitivo il decreto legislativo attuativo della delega fiscale inerente il comparto delle imposte indirette diverse dall’IVA.
Tra i vari punti tratti nel decreto alcuni riguardano l’imposta sulle donazioni e successioni.
Il viceministro all’Economia Leo, nel corso della conferenza stampa tenutasi a margine del citato CdM, ha elencato quelle che sono le principali novità contenute nel decreto ora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
In tema di trust viene introdotta una nuova possibilità, opzionale, che consente l’applicazione volontaria dell’imposta sulle donazioni già nel momento della dotazione del Trust.
Altri piccoli aggiustamenti riguardano invece l’esenzione per i trasferimenti di aziende e partecipazioni, confermato nella sua attuale formulazione, in cui viene specificato che la stessa si applica anche in condizioni di integrazione di un controllo sociale già esistente.
Novità più rilevante riguarda l’imposta di successione per la quale, premesso che non sono state modificate né le aliquote né le franchigie applicate, viene introdotta l’autoliquidazione così come già avviene per le imposte ipotecarie e catastali.
L’attuale sistema infatti prevede che una volta presentata la dichiarazione di successione sia l’Agenzia delle Entrate, entro i tre anni successivi, a notificare agli obbligati l’importo dovuto in seguito alla successione (da versare nei 60 giorni successivi alla data di notifica dell’avviso di liquidazione).
Pertanto, a partire dalle successioni presentate in relazione a persone decedute dalla data di entrata in vigore della riforma, i soggetti obbligati al pagamento dovranno autoliquidare, oltre alle imposte ipotecarie e catastali come già oggi avviene contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione in presenza di beni immobili, anche l’imposta di successone.
Il pagamento della imposta di successione potrà però avvenire entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione (fissato entro i 12 mesi successivi al giorno in cui è avvenuto il decesso).
In alternativa dovrebbe essere previsto per il contribuente obbligato la possibilità di pagare entro 90 giorni il 20% del dovuto e versare in 8 rate trimestrali la restante parte dell’imposta ovvero in 12 rate trimestrali se si tratta di importi superiori a 20 mila euro (non sarà tuttavia ammesso dilazionare importi inferiori ai mille euro).
In ultimo si evidenzia un ulteriore novità che prevede la possibilità, nel raro caso di unico erede avente non più di 26 anni di età, di avere accesso anticipato ai conti correnti del de cuius prima che sia presentata la dichiarazione di successione al fine di poter far fronte al versamento delle imposte ipotecarie e catastali previa richiesta all’istituto bancario.
Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine