POST 52/2024
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello n. 178/2024, ha chiarito che la rivalutazione dei beni d’impresa da parte di una società di persone in regime di contabilità semplificata non incide sul costo fiscale delle partecipazioni detenute dai soci, neanche se la società, in un secondo momento, adotta la contabilità ordinaria. Questo è stato precisato in relazione a una società immobiliare che aveva rivalutato i propri beni nel 2008 senza iscrivere alcuna riserva, a causa del regime contabile semplificato. La società, successivamente, è passata al regime ordinario e si è posta la questione se tale passaggio potesse comportare un incremento del costo fiscale delle partecipazioni dei soci.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, la mancata iscrizione della riserva di rivalutazione durante il regime semplificato implica che, anche dopo il passaggio alla contabilità ordinaria, l’iscrizione della riserva nel patrimonio netto non può comportare un aumento del costo fiscale delle partecipazioni. L’incremento del costo fiscale si verifica solo quando vi è un affrancamento della riserva, possibile solo per le società in contabilità ordinaria, che comporta il pagamento di un’imposta sostitutiva del 10%. In mancanza di affrancamento, la riserva rimane in sospensione d’imposta e, se distribuita, concorre alla formazione del reddito d’impresa, venendo imputata direttamente ai soci.
Per le società in regime semplificato, il passaggio successivo alla contabilità ordinaria comporta l’iscrizione di una riserva di utili non in sospensione d’imposta, e quindi non utilizzabile per incrementare il costo delle partecipazioni.
Damiano Casadei
Studio EPICA – Treviso