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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Cassazione: le sanzioni tributarie della società estinta ricadono sui soci.

Uncategorised Posted on Mon, September 16, 2024 11:42:16

POST 54/2024

Cambio di rotta della Corte di Cassazione che con la pronuncia n. 23341 dello scorso 29 agosto 2024 ha enunciato il principio di diritto secondo cui “l’estinzione della società di capitali conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese integra un fenomeno successorio  connotato da caratteristiche sui generis, connesse al regime di responsabilità dei soci per i debiti sociali nelle differenti tipologie di società con la conseguenza che i soci sono chiamati a rispondere anche per il pagamento delle sanzioni tributarie nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione

A differenza di altre precedenti prese di posizione della Suprema Corte (cfr. Cass. 9 agosto 2023 n. 24316, Cass. 20 ottobre 2021 n. 29112 e Cass. 7 aprile 2017 n. 9094) dove veniva considerato applicabile anche ai soci delle società estinte il principio contenuto nell’articolo 8 Dlgs 472/97 per il quale le sanzioni non sono trasmissibili agli eredi, secondo gli Ermellini in tema di “successione” di una società detto principio non sarebbe applicabile per analogia trattandosi di una fattispecie differente.

In questo caso, infatti, il fenomeno successorio “regolato nell’articolo 2495 comma 3 c.c. presenta, quindi, una contiguità di tipo linguistico e descrittivo più che di tipo sostanziale rispetto alla disciplina delle successioni regolate nel secondo libro del Codice civile. Di conseguenza non può trovare applicazione l’articolo 8 del Dlgs. 472/1977 non essendoci nessun margine per qualificare l’estinzione della società alla morte di una persona fisica”.

In virtù di questo nuovo orientamento espresso dalle Cassazione non resta che attendere le future pronunce della Suprema Corte per conoscere quale prevarrà, salvo, vista anche la delicatezza del tema, non intervengano preventivamente le Sezioni Unite.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Rimborsabile l’imposta estera sui dividendi con istanza all’Agenzia delle Entrate

Uncategorised Posted on Mon, September 16, 2024 11:39:06

POST 53/2024

La sentenza della Cassazione n. 10204/2024 ha confermato un orientamento emerso con la sentenza “pilota” n. 25698/2022, affermando il diritto dei contribuenti italiani allo scomputo dell’imposta estera anche quando i dividendi sono tassati in Italia in capo alle persone fisiche con ritenuta a titolo d’imposta o imposta sostitutiva, senza concorrere alla formazione del reddito complessivo.

Secondo la Suprema Corte, il credito d’imposta va riconosciuto se sono presenti determinati presupposti: i dividendi devono essere percepiti da un residente italiano, soggetti a imposizione in entrambi gli Stati secondo le convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia (art. 10, §§ 1 e 2 delle convenzioni conformi al modello OCSE), e inclusi nella base imponibile di una delle imposte coperte dalla convenzione, anche se non necessariamente nell’IRPEF.

In particolare, la Cassazione ha chiarito che l’imposta estera può essere detratta solo qualora il reddito sia assoggettato a ritenuta in modo obbligatorio (non, quindi, “su richiesta del beneficiario”). Questo riguarda la maggior parte delle convenzioni firmate dall’Italia con Stati come Francia, Germania, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti.

Alle stesse conclusioni si giunge se il dividendo sconta l’imposta sostitutiva, in quanto riscosso su un conto estero o comunque senza un prelievo italiano in entrata.

Per i contribuenti che non hanno richiesto la detrazione dell’imposta estera in passato, è possibile presentare un’istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/73 entro 48 mesi dalla data del versamento, coprendo così tutti i versamenti effettuati nel quadriennio 2021-2024. Per i dividendi tassati con imposta sostitutiva, il soggetto legittimato alla richiesta di rimborso è il contribuente che ha effettuato il versamento. Nel caso di dividendi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta, sia il contribuente sia l’intermediario finanziario (banca o società fiduciaria) possono presentare l’istanza.

Il rimborso ottenibile ammonta, nello scenario più lineare in cui l’utile è stato tassato in Italia su una base imponibili rappresentata dal “netto frontiera”, all’11,1% del dividendo lordo tassato in Italia.

Rimane il dubbio sul corretto comportamento da adottare nelle dichiarazioni REDDITI 2024 per i contribuenti che intendono detrarre direttamente l’imposta estera, in assenza di specifici campi dedicati nel quadro RM. Forzare il contenuto potrebbe esporre i contribuenti a sanzioni, senza comunque evitare una probabile fase contenziosa.

Damiano Casadei

Studio EPICA – Treviso