POST 53/2024
La sentenza della Cassazione n. 10204/2024 ha confermato un orientamento emerso con la sentenza “pilota” n. 25698/2022, affermando il diritto dei contribuenti italiani allo scomputo dell’imposta estera anche quando i dividendi sono tassati in Italia in capo alle persone fisiche con ritenuta a titolo d’imposta o imposta sostitutiva, senza concorrere alla formazione del reddito complessivo.
Secondo la Suprema Corte, il credito d’imposta va riconosciuto se sono presenti determinati presupposti: i dividendi devono essere percepiti da un residente italiano, soggetti a imposizione in entrambi gli Stati secondo le convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia (art. 10, §§ 1 e 2 delle convenzioni conformi al modello OCSE), e inclusi nella base imponibile di una delle imposte coperte dalla convenzione, anche se non necessariamente nell’IRPEF.
In particolare, la Cassazione ha chiarito che l’imposta estera può essere detratta solo qualora il reddito sia assoggettato a ritenuta in modo obbligatorio (non, quindi, “su richiesta del beneficiario”). Questo riguarda la maggior parte delle convenzioni firmate dall’Italia con Stati come Francia, Germania, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti.
Alle stesse conclusioni si giunge se il dividendo sconta l’imposta sostitutiva, in quanto riscosso su un conto estero o comunque senza un prelievo italiano in entrata.
Per i contribuenti che non hanno richiesto la detrazione dell’imposta estera in passato, è possibile presentare un’istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/73 entro 48 mesi dalla data del versamento, coprendo così tutti i versamenti effettuati nel quadriennio 2021-2024. Per i dividendi tassati con imposta sostitutiva, il soggetto legittimato alla richiesta di rimborso è il contribuente che ha effettuato il versamento. Nel caso di dividendi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta, sia il contribuente sia l’intermediario finanziario (banca o società fiduciaria) possono presentare l’istanza.
Il rimborso ottenibile ammonta, nello scenario più lineare in cui l’utile è stato tassato in Italia su una base imponibili rappresentata dal “netto frontiera”, all’11,1% del dividendo lordo tassato in Italia.
Rimane il dubbio sul corretto comportamento da adottare nelle dichiarazioni REDDITI 2024 per i contribuenti che intendono detrarre direttamente l’imposta estera, in assenza di specifici campi dedicati nel quadro RM. Forzare il contenuto potrebbe esporre i contribuenti a sanzioni, senza comunque evitare una probabile fase contenziosa.
Damiano Casadei
Studio EPICA – Treviso