POST 56/2024
Il decreto istitutivo del Concordato preventivo biennale (D.Lgs. 13/2024) introduce un meccanismo per cui i redditi effettivi, durante il periodo di vigenza del concordato, non rilevano ai fini della determinazione dei contributi previdenziali obbligatori,oltre che ai fini tributari. Tuttavia, i contribuenti possono scegliere di versare comunque i contributi in base ai redditi effettivi se questi risultano superiori a quelli concordati.
L’Adepp, che rappresenta 18 Casse previdenziali private (tra cui la Cassa Forense, la Cassa Dottori Commercialisti, Inarcassa e la Cassa del Notariato), si oppone fermamente a queste disposizioni. Secondo l’associazione, il Concordato preventivo “non produce alcun effetto in ordine agli obblighi contributivi cui sono assoggettati i propri iscritti” in quanto tale norma violerebbe l’autonomia gestionale, organizzativa e contabile garantita dal D.Lgs. 509/1994, che impone alle Casse di mantenere l’equilibrio economico-finanziario a lungo termine. In particolare, le Casse rivendicano il diritto di determinare autonomamente i contributi previdenziali, senza subire l’imposizione di norme fiscali che, di fatto, comprometterebbero la loro capacità di gestire le risorse.
Questo tema non è nuovo: una disposizione analoga era presente nella precedente versione del concordato preventivo biennale, contenuta nell’articolo 33 del D.L. 269/2003. In quel caso, la Corte di Cassazione ha stabilito che il reddito concordato con l’Agenzia delle Entrate per il calcolo delle imposte non potesse essere utilizzato per determinare i contributi previdenziali dovuti dai professionisti, in quanto il concordato riguarda(va) esclusivamente l’obbligazione tributaria e non quella previdenziale.
È quindi probabile che, pur riconoscendo la possibilità per ogni singola Cassa di adottare decisioni autonome, eventuali controversie legali seguano l’orientamento giurisprudenziale già consolidato, che tutela l’autonomia delle Casse previdenziali e la loro capacità di gestire i contributi in base alle regole previste dalla normativa previdenziale.
Damiano Casadei
Studio EPICA – Treviso