POST 57/2024
Il recente terzo decreto correttivo del Codice della crisi d’impresa introduce un’importante novità: anche l’IVA potrà essere ridotta o dilazionata nei piani di composizione negoziata della crisi. Questo strumento, che mira a supportare le imprese in difficoltà finanziaria, permette infatti di trattare con le agenzie fiscali per ridurre e posticipare il pagamento dei debiti fiscali, inclusi quelli relativi all’IVA, equiparandola così agli altri tributi.
Inizialmente, vi era stata confusione circa l’inclusione dell’IVA tra i tributi considerati “risorse proprie dell’Unione Europea”, che non possono essere oggetto di riduzione. Tuttavia, sulla base della decisione UE – Euratom 2020/2053 del Consiglio dell’UE del 14/12/2020, l’IVA non è da considerare una risorsa propria dell’UE (se non per il solo 0,30%) e se il legislatore avesse voluto escludere la possibilità di falcidiare l’IVA, lo avrebbe stabilito con poche semplici parole.
Questo è stato confermato anche nella relazione illustrativa del decreto, che ha definitivamente chiarito ogni dubbio: l’IVA non è esclusa dalla possibilità di riduzione o dilazione. È da sottolineare che tale possibilità si applica solo alle composizioni negoziate avviate dopo l’entrata in vigore del decreto.
Damiano Casadei
Studio EPICA – Treviso