POST 58/2024

Il decreto correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024) del Codice della crisi d’impresa, pubblicato il 27/09/2024 nella Gazzetta Ufficiale, introduce numerose modifiche al Codice della crisi d’impresa.

Ambito di applicazione e definizioni  

Il decreto interviene sull’art. 2 CCII, chiarendo la definizione di “consumatore” e specificando che solo i debiti personali e non professionali possono essere ristrutturati con il piano del consumatore. La figura del “professionista indipendente” viene ridefinita, eliminando ambiguità sulla sua indipendenza.

Composizione negoziata della crisi  

Viene chiarito che l’accesso è possibile anche in condizioni di “squilibrio patrimoniale o economico-finanziario”.

Sono rafforzate le misure protettive, che possono essere applicate in modo selettivo verso determinati creditori o categorie di creditori.

Sono modificati i criteri per la scelta e la remunerazione dell’esperto.

Viene chiarito che l’accesso alla composizione negoziata non implica di per sé una diversa classificazione del credito e l’eventuale decisione di sospensione o revoca delle linee di credito deve essere specificamente motivata da parte delle banche.

La novità più importante si rinviene all’art. 23: è possibile, per l’imprenditore, concludere un accordo transattivo con le Agenzie fiscali che prevede il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori.

Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio  

Il correttivo modifica l’art. 25-sexies del CCII, confermando che il concordato semplificato può prevedere una parziale soddisfazione dei creditori con privilegio, pegno o ipoteca.

Segnalazioni per l’emersione anticipata della crisi  

L’art. 25-octies del CCII introduce obblighi di segnalazione anche per i revisori legali, ampliando così la rete di controllo per una tempestiva emersione della crisi. La segnalazione deve avvenire entro 60 giorni dalla conoscenza della crisi, con responsabilità attenuate per i sindaci che agiscono tempestivamente.

Cessazione dell’attività del debitore  

Viene estesa anche alla liquidazione controllata la regola che consente l’apertura della procedura entro un anno dalla cessazione dell’attività.

Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento  

Viene modificato l’art. 56 del CCII per uniformare il linguaggio e chiarire meglio i soggetti coinvolti negli accordi di risanamento.

Accordi di ristrutturazione, convenzione di moratoria e crediti tributari e contributivi  

L’art. 63 del CCII è riscritto per chiarire il procedimento di transazione su crediti tributari e contributivi. Viene introdotta una disciplina dettagliata per evitare abusi nella transazione, con criteri specifici per il cram-down fiscale.

Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione

L’art. 64-bis del CCII viene modificato per agevolare la ristrutturazione delle imprese con continuità aziendale. Viene eliminato il richiamo alle proposte concorrenti, limitando l’uso del P.R.O. al solo debitore.

Ristrutturazione dei debiti del consumatore  

L’art. 67 del CCII viene emendato terminologicamente per meglio specificare gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione.

Finalità e contenuti del concordato preventivo  

Viene inserita la previsione di fondi rischi per i finanziamenti garantiti da misure pubbliche, e definito il valore della liquidazione come criterio per il concordato preventivo.

Organi e amministrazione  

Il commissario giudiziale viene rafforzato nel suo ruolo di supporto al debitore e ai creditori durante le trattative di modifica del piano di risanamento.

Effetti della domanda di concordato preventivo  

L’art. 94 del CCII viene modificato per prevedere la possibilità di identificare l’acquirente dell’azienda già nella proposta di concordato.

Voto nel concordato preventivo

Si privilegia il piano in continuità aziendale in caso di più proposte approvate dai creditori, selezionando quella con il maggior consenso tra i creditori chirografari.

Omologazione del concordato preventivo  

L’omologazione viene semplificata per facilitare il cram-down in caso di mancato accordo con i creditori pubblici, purché il trattamento non sia peggiorativo rispetto alla liquidazione giudiziale.

Effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti  

L’art. 189 del CCII viene riscritto per garantire che la prosecuzione dei rapporti di lavoro subordinato nella liquidazione giudiziale tenga conto delle peculiarità dell’impresa insolvente.

Concordato nella liquidazione giudiziale  

L’art. 240 del CCII viene semplificato per rendere più agevole la proposta di concordato nella liquidazione giudiziale, con la possibilità di presentare più proposte e utilizzare il cram-down anche per i creditori pubblici.

Liquidazione controllata del sovraindebitato  

Il correttivo chiarisce le condizioni per la liquidazione controllata, specificando l’assenza di attivo come criterio per evitarne l’apertura inutile.

Esdebitazione  

Gli articoli sull’esdebitazione vengono modificati per adattarli alla liquidazione giudiziale e controllata.

Regolazione della crisi o insolvenza del gruppo  

L’art. 284-bis del CCII disciplina la transazione su crediti tributari e contributivi per le imprese di gruppo, consentendo proposte unitarie.

Procedura unitaria di liquidazione giudiziale  

Viene introdotta la possibilità di separare le procedure di liquidazione giudiziale per conflitti di interesse tra le imprese del gruppo.

Elenco dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria  

L’art. 356 del CCII viene modificato per ridefinire l’elenco dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria, con requisiti di esperienza semplificati e aggiornamento professionale ridotto.

Damiano Casadei

Studio EPICA – Treviso