POST 59/2024

Lo scorso 17 settembre è stato emanato il Decreto attuativo (DPCM del 17.09.2024), di seguito Decreto, relativo alla nuova Comunicazione antifrode introdotta dal DL 39/2024 dello scorso 29 marzo e finalizzata a monitorare la spesa relativa alla realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e degli interventi antisismici agevolabili nella misura del c.d. superbonus.

Il DPCM stabilisce il contenuto, le modalità di compilazione e i termini di invio della Comunicazione.

Disposizioni comuni:

– le Comunicazioni devono essere inviate in telematico dai soggetti che sottoscrivono e trasmettono all’ENEA le asseverazioni di cui all’articolo 119 del DL 34/2020 – ex art. 119 comma 13, lettera a – per gli interventi di efficientamento energetico, e dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico – ex articolo 119, comma 13, lettera b – per gli interventi antisismici;

– devono essere comunicate le seguenti informazioni:

a) i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;

b) l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del DL n. 39/2024, ovverosia al 30 marzo 2024;

c) l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del DL n. 39/2024 negli anni 2024 e 2025 (pertanto dal 31.03.2024 al 31.12.2025);

d) le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).

La Comunicazione riguarda solo gli interventi agevolabili con le detrazioni c.d. “super bonus” (quindi non le detrazioni “ordinarie”) e solo le spese sostenute e da sostenere nell’anno 2024 e 2025 (non è quindi richiesta alcuna indicazione per le spese sostenute nell’anno 2023 o precedenti).

Il Decreto disciplina poi nello specifico le differenti modalità di compilazione e di invio per la comunicazione dovuta per le spese di efficientamento energetico e per le spese antisismiche.

Per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico: la Comunicazione diviene parte integrante della Asseverazione Enea già prevista dal DL 34/2020 e dovrà pertanto essere inviata con le medesime modalità e scadenze previste per la suddetta Asseverazione.

Le asseverazioni per stato d’avanzamento dei lavori e per fine dei lavori trasmesse a partire dalla data di pubblicazione del Decreto, ovverosia a partire dal 26 settembre 2024, includono una sezione aggiuntiva, a compilazione obbligatoria, relativa alla comunicazione antifrode per il monitoraggio dei dati di spesa.

Il Decreto precisa che per le asseverazioni per stato d’avanzamento dei lavori e per fine dei lavori trasmesse prima della data di pubblicazione del presente decreto e relative a interventi soggetti all’obbligo della comunicazione di cui all’articolo 3, comma 1, del citato DL n. 39/2024, la sezione aggiuntiva non è richiesta.

Le modalità di compilazione della sezione sono contenute nell’Allegato 1 del Decreto.

Per quanto riguarda gli interventi antisismici: i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico, di cui all’articolo 119, comma 13, lettera b), del DL 34/2020, trasmettono al PNCS le informazioni richieste da Decreto, conformemente alle linee guida riportate nell’Allegato 2 del Decreto, entro i seguenti termini perentori:

– 31 ottobre 2024 per tutti i SAL approvati entro il 1° ottobre 2024;

– entro trenta giorni a partire dal giorno successivo a quello della approvazione del SAL, in tutti gli altri casi.

La Comunicazione è dovuta per interventi antisismici i cui lavori non sono conclusi entro il 31 dicembre 2023 e per tutti i lavori avviati nel corso del 2024. 

Sanzioni:

In caso di omessa o tardiva presentazione della suddetta comunicazione e dei suddetti dati, sono previste pesanti sanzioni:

1. per i soggetti che al 30 marzo 2024 hanno già presentato la cila o l’istanza per l’acquisto del titolo abilitativo: sanzione pari a 10.000 euro:

2. per i soggetti che hanno presentato la cila o l’istanza per l’acquisto del titolo abilitativo successivamente al 30 marzo 2024: nessuna sanzione monetaria, ma totale decadenza dalla agevolazione superbonus.

Segnaliamo inoltre, come espressamente previsto dal Decreto, che l’eventuale ritardo nell’invio della comunicazione e dei dati definitivi non potrà essere sanato con la “remissione in bonis”.

Pertanto, è fondamentale che i dati corretti e definitivi vengano inviati nei tempi previsti dal Decreto perché, oltre alla scadenza prevista, non potranno essere presentate neppure correzioni dei dati già inviati, pena applicazione delle sanzioni sopra indicate.

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso