POST 65/2024
Mercoledì 4 dicembre il Parlamento ha definitivamente approvato il DDL di conversione, con modificazioni, del D.L. 155/2024 (c.d. “decreto fiscale”),
Nel provvedimento è stato trasfuso il contenuto del D.L. n. 167/2024 (che viene di conseguenza abrogato), facendo salvi gli atti e i provvedimenti adottati nel frattempo.
Di seguito le principali disposizioni contenute nel decreto-legge convertito.
L’art. 1-bis, al comma 2, fornisce chiarimenti in merito all’obbligo per le imprese di stipulare una polizza assicurativa per danni derivanti da eventi catastrofali, introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 e in vigore dal 1° gennaio 2025 (art. 1, co. 101-111, L. 213/2023).
Viene chiarito che l’oggetto della copertura assicurativa è riferito ai beni elencati dall’art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del Codice civile (ossia: terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali), a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulati da soggetti diversi dall’imprenditore che li impiega.
In tema di ravvedimento speciale collegato all’adesione al Concordato preventivo biennale (di seguito, anche “CPB”), l’art. 7 del Decreto fiscale modifica l’art. 2-quater del D.L. 113/2024 (introduttivo del ravvedimento speciale, che permette ai contribuenti ISA che hanno aderito al CPB di sanare le irregolarità relative agli anni dal 2018 al 2022 versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali, nonché dell’IRAP).
Anzitutto, viene ampliata la platea dei contribuenti che possono avvalersi del ravvedimento speciale: sono stati, infatti, ricompresi anche i soggetti multiattività.
Inoltre, ai sensi del nuovo comma 6-bis dell’art. 2-quater del D.L. 113/2024, introdotto dalla disposizione in esame, potranno accedere al ravvedimento speciale i contribuenti (con ricavi o compensi al di sotto della soglia dei 5.164.569 euro) che hanno aderito al CPB e che per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022 hanno:
- dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlate dalla diffusione della pandemia dal Covid-19, introdotte con i decreti del MEF adottati in attuazione del combinato disposto dell’art. 9-bis, comma 7, del D.L. n. 50/2017, dalla L. 96/2017, e dell’art. 148 del D.L. 34/2020;
- dichiarato la sussistenza di non normale svolgimento dell’attività di cui all’art. 9-bis, comma 6, lett. a), del D.L. 50/2017;
- dichiarato una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata all’esercizio di due o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati.
Per le annualità in cui sussistono le circostanze appena menzionate viene previsto un calcolo dell’imposta sostitutiva ad hoc.
Per le imposte sui redditi e relative addizionali:
- Base imponibile: pari alla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%;
- Aliquota imposta sostitutiva: 12,5% applicato al suddetto incremento.
Per l’IRAP:
- Base imponibile: pari alla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%;
- Aliquota imposta sostitutiva: 3,9% applicato al suddetto incremento.
Queste imposte sostitutive, ai sensi del comma 6-quater, sono diminuite del 30% per i soggetti di cui ai punti 1 e 2, mentre non possono beneficiare di tale riduzione i contribuenti multiattività. Si ricorda che il valore dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali non può essere inferiori a 1.000 euro per ogni annualità oggetto di ravvedimento.
Infine, viene ampliata la platea dei soggetti che possono provvedere al versamento dell’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e relative addizionali. Si dispone, infatti, che per le società e le associazioni di cui all’art. 5 del TUIR e le società di capitali in regime di trasparenza fiscale (ex artt. 115 e 116 del TUIR), il versamento dell’imposta sostitutiva può essere effettuato dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati. Viene quindi superata la posizione dell’Agenzia delle Entrate contenuta nel provvedimento 403886/2024 che richiedeva che fossero i soci/associati delle società/associazioni di cui all’art. 5 e delle società di cui agli artt. 115 e 116 del TUIR a versare l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali (per l’imposta sostitutiva dell’IRAP era già previsto il versamento da parte della società/associazione).
Un’altra novità riguardante il ravvedimento speciale viene introdotta al comma 10 dell’art. 2-quater del D.L. 113/2024. In particolare, tra le cause di decadenza del ravvedimento speciale, viene aggiunta anche la dichiarazione infedele della causa di esclusione dagli ISA di cui al comma 6-bis (dichiarazione infedele della causa di esclusione ISA per emergenza Covid-19 o non normale svolgimento dell’attività o all’esercizio di più attività d’impresa).
Viene modificata la disciplina del CPB: l’art. 7-bis (che riproduce l’art. 1 del D.L. 167/2024, abrogato dalla normativa oggetto di trattazione) conferma la riapertura dei termini per aderire al CPB per il biennio 2024-2025 per i soli soggetti ISA che hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre 2024 e non hanno aderito alla proposta. Per aderire, è necessaria la presentazione di una dichiarazione integrativa (ai sensi dell’art. 2, co. 8, D.P.R. 322/1998) entro il 12 dicembre 2024.
Non è possibile aderire al CPB entro il 12 dicembre se nella predetta dichiarazione integrativa sono indicati un minore imponibile o, comunque, un minore debito d’imposta ovvero un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro il 31 ottobre 2024.
Per espressa previsione normativa, ai fini del ravvedimento speciale, l’adesione al CPB si intende avvenuta entro il 31 ottobre 2024 anche con presentazione della dichiarazione integrativa entro il 12 dicembre. Pertanto, anche questi soggetti potranno aderire al regime del ravvedimento speciale.
Un’ulteriore novità, contenuta nell’art. 7-quinquies del Decreto Fiscale, riguarda la specificazione della causa di esclusione e di cessazione del concordato di cui agli artt. 11, co. 1, lett. b-quater) e 21, co. 1, lett. b-ter) del Decreto CPB. In particolare, viene previsto che la causa di esclusione/cessazione legata alla modifica della compagine sociale sia rilevante solo nel caso in cui venga aumentato il numero dei soci o degli associati, e non, quindi, in caso di diminuzione o modifiche che non comportano la variazione del numero dei soci/associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio/associato.
Infine, l’art. 7-quater del Decreto fiscale, per il solo periodo d’imposta 2024 e per le sole persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente abbiano dichiarato ricavi o compensi non superiori ad € 170.000, proroga al 16 gennaio 2025 il versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi dovuto in base alla dichiarazione dei redditi. Dal beneficio vengono espressamente esclusi i versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e i premi assicurativi INAIL.
Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione oppure in 5 rate mensili di pari importo, a decorrere da gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all’art. 20, comma 2, del D.Lgs. 241/1997.
Viene precisato che per i titolari di redditi agrari, che siano anche titolari di reddito d’impresa, il limite dei ricavi e compensi si intende riferito al volume d’affari.
Damiano Casadei
Studio EPICA – Treviso