POST 66/2024

L’art. 38 del DL 2.3.2024 n. 19 (c.d. DL “PNRR”), conv. L. 29.4.2024 n. 56, ha introdotto un nuovo credito d’imposta per gli investimenti effettuati nel 2024 e 2025 relativi al piano transizione 5.0.

Sono agevolabili i progetti di innovazione:

  • avviati dall’1.1.2024 e completati entro il 31.12.2025;
  • aventi ad oggetto investimenti effettuati:
  • in strutture produttive ubicate in Italia;
  • in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, di cui agli Allegati A e B della L. 232/2016 (c.d. beni “4.0”), che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  • nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.

Sono agevolabili a determinate condizioni anche le spese per la formazione del personale finalizzate alla transizione digitale ed energetica dei processi pro­duttivi.

Il credito d’imposta:

  • è riconosciuto sulla base del limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all’anno di completamento dei progetti di innovazione;
  • è subordinato al completamento dell’intero progetto di innovazione.

La misura del credito d’imposta varia a seconda del livello di riduzione dei consumi energetici conseguita mediante gli investimenti agevolabili.

Laddove, mediante gli investimenti agevolati, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al:

  • 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro (per anno, per impresa beneficiaria).

Al conseguimento di percentuali di riduzione dei consumi energetici superiori vi è un leggero incremento delle percentuali del credito d’imposta spettante.

Per accedere all’agevolazione, le imprese devono presentare al GSE:

  • una comunicazione preventiva per la prenotazione del credito a cui va allegata la certificazione tecnica “ex ante” relativa alla riduzione dei consumi conseguibili tramite gli investimenti nei beni cui all’allegato A e B alla Legge 232/2016. Entro 5 giorni il GSE, in caso di esito positivo delle verifiche effettuate, comunica all’impresa l’importo del credito prenotato;
  • una comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini contenente gli estremi delle fatture relative agli acconti versati in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione degli investimenti agevolabili – da effettuare entro 30 giorni dal responso del GSE. Entro 5 giorni il GSE, in caso di esito positivo delle verifiche effettuate, conferma l’importo del credito d’imposta prenotato;
  • una comunicazione al completamento del progetto, da effettuare in ogni caso entro il 28/2/2026, contenente tra gli altri documenti una certificazione tecnica “ex post” e gli attestati comprovanti il possesso della perizia tecnica asseverata nonché della certificazione contabile sottoscritta dal revisore.

Le perizie tecniche asseverate devono essere rilasciate da un valutatore indipendente e redatte sulla base degli appositi modelli resi disponibili sul sito del GSE. Per i beni di costo unitario non superiore a 300.000,00 euro, tale onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del dpr 445/2000.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in f24 – decorsi 10 giorni dalla comunicazione del GSE – in una o più quote entro il 31.12.2025. L’ammontare non ancora utilizzato a tale data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

La società beneficiaria di tale agevolazione deve conservare la documentazione necessaria a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. Le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui all’art. 38 del dl 19/2024.

Qualora successivi alla comunicazione di prenotazione del credito d’imposta, nei suddetti documenti deve essere altresì indicato il codice identificativo alfanumerico univoco rilasciato dalla piattaforma informatica del GSE, contraddistinto dalla struttura TR5-XXXXX.

Il credito d’imposta transizione 5.0 non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con:

  • il bonus investimenti in beni strumentali di cui all’art. 1 co. 1051 ss. della L. 178/2020;
  • il bonus investimenti ZES unica Mezzogiorno di cui all’art. 16 del DL 124/2023, esteso alle ZLS dall’art. 13 del DL 60/2024.

Il credito d’imposta è però cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Possono accedere all’agevolazione le imprese residenti in Italia che rispettano:

  • la  normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori.

Sono escluse le imprese in liquidazione volontaria, fallimento e le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del DLgs. 231/2001 e del codice antimafia di cui al DLgs. 159/2011.

Sono esclusi dall’agevolazione:

  • i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164 del TUIR;
  • i beni per i quali il DM 31.12.88 stabilisce aliquote di ammortamento inferiori al 6,5%;
  • i fabbricati e le costruzioni;
  • i beni di cui all’Allegato 3 alla L. 208/2015.

Non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati ad:

  • attività direttamente connesse ai combustibili fossili;
  • attività nell’ambito del sistema di scambio di quota di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previsti non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
  • attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
  • attività nel cui processo produttivo viene generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento della Commissione (UE) 1357/2014 e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente.

Raffaella Garbin – Dottore Commercialista – Studio EPICA – Vicenza

Laura Barbieri – Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso