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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

La Legge di bilancio 2025 per la Farmacia: la ricetta elettronica.

Uncategorised Posted on Thu, January 02, 2025 18:04:58

POST 4/2025

La Legge di bilancio 2025, con i commi 317 e 318 dell’art.1, prevede l’obbligo della ricetta elettronica per tutte le prescrizioni a carico del SSN, dei Servizi territoriali per l’assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’Aviazione civile (Sasn) e del cittadino.

Le Regioni, nell’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e controllo, hanno il compito di garantire l’attuazione di questa misura.

L’obiettivo che la norma intende perseguire è, da un lato, quello di potenziare il monitoraggio dell’appropriatezza prescrittiva e, dall’altro, quello di garantire la completa alimentazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE).

Giovanni Loi

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



La Legge di bilancio 2025 per la Farmacia: la rideterminazione delle quote di spettanza del prezzo dei farmaci tra i vari attori della filiera distributiva del farmaco.

Uncategorised Posted on Thu, January 02, 2025 18:01:32

POST 3/2025

La Legge di bilancio, ai commi 324-327 dell’art. 1, ridefinisce a decorrere dal 2025 le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali di classe A tra i tre attori della filiera distributiva del farmaco: Industria, Distribuzione intermedia e Farmacie.

L’Industria passa infatti dal precedente 66,65% del prezzo al pubblico al nuovo 66,00% e parimenti la Distribuzione intermedia sale dal 3,00% al 3,65%. Rimane invece invariata la quota minima di spettanza delle Farmacie (30,35%).

La norma precisa tuttavia che la maggiorazione dello 0,65% riconosciuta ai Grossisti non possa essere contendibile e cedibile a titolo di sconto all’interno della filiera del farmaco. 

È inoltre stabilito che per il biennio 2026 e 2027, secondo le modalità di attuazione che saranno prossimamente definite da un decreto del Ministro della Salute, di concerto con il MEF, le Aziende farmaceutiche riceveranno una quota aggiuntiva di 0,05 euro per ogni confezione di farmaco di classe A, con prezzo al pubblico fino a € 10,00 (dieci), distribuita alle farmacie territoriali, con un limite fissato per ciascun anno di complessivi € 50 milioni. 

Giovanni Loi

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



La Legge di bilancio 2025 per la Farmacia: la Farmacia dei servizi.

Uncategorised Posted on Thu, January 02, 2025 17:59:12

POST 2/2025

Come noto, la “Farmacia dei servizi”, introdotta nel nostro Paese dal DLgs n.153/2009 e risultata strategica durante la recente pandemia covid-19, stenta tuttora a decollare a causa della ridotta, se non assente, convenienza economica. 

L’erogazione delle prestazioni obbliga infatti la farmacia a sostenere elevati costi organizzativi e di prestazione, che spesso i relativi ricavi non giustificano. 

Al fine di favorire una maggior diffusione dei servizi in farmacia, ancora la Legge di bilancio 2018 ha introdotto in via sperimentale una forma di remunerazione delle prestazioni erogate dalle farmacie, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, che l’ultima Legge di bilancio (art. 1, comma 328) ha inteso prorogare anche per l’anno in corso, per una spesa complessiva di euro 25,3 milioni.

Entro il 30 settembre 2025 è fatto obbligo al Comitato paritetico e al Tavolo tecnico di valutare gli esiti dell’attività sperimentale ai fini della rendicontazione delle spese e della eventuale stabilizzazione dei nuovi servizi erogati dalle farmacie.

Giovanni Loi

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Legge di Bilancio 2025: va a regime la possibilità di rivalutare partecipazioni e terreni.

Uncategorised Posted on Thu, January 02, 2025 09:11:24

POST 1/2025

Negli ultimi anni, con molteplici norme di proroga, è stata offerta più volte ai “privati” (persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali) la possibilità di rideterminare ai fini fiscali i valori delle partecipazioni in società e dei terreni (sia agricoli sia edificabili).

A seguito dell’approvazione della Legge di Bilancio 2025, a partire da tale annualità, tale facoltà è posta a regime, sarà quindi possibile effettuare la “rivalutazione” ogni anno.

PARTECIPAZIONI

Agli effetti della determinazione del capital gain per i titoli, le azioni, le quote o i diritti negoziati o non negoziati nei mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun anno, potrà esser assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale a tale data, a condizione che lo stesso sia assoggettato, entro il 30 novembre del medesimo anno, ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

Per le partecipazioni “non quotate” il valore normale alla data del 1° gennaio di ciascun anno sarà determinato sulla base di una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nel registro dei revisori contabili.

Per le partecipazioni “quotate”, il valore normale alla data del 1° gennaio di ciascun anno sarà determinato sulla base della media aritmetica dei prezzi con riferimento al mese di dicembre dell’anno precedente.

Il valore così rideterminato dovrà esser assoggettato ad un’imposta sostitutiva del 18 per cento (contro il previgente 16 per cento) da versare entro il 30 novembre di ciascun anno.

L’imposta sostitutiva potrà essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 novembre di ciascun anno

La redazione e il giuramento della perizia dovranno essere effettuati, in ogni caso, entro la data del 30 novembre di ciascun anno

TERRENI

Agli effetti della determinazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun anno, potrà esser assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale a tale data, a condizione che lo stesso sia assoggettato, entro il 30 novembre del medesimo anno, ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

Per i terreni il valore normale alla data del 1° gennaio di ciascun anno sarà determinato sulla base di una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili.

Il valore così rideterminato dovrà esser assoggettato ad un’imposta sostitutiva del 18 per cento (contro il previgente 16 per cento) da versare entro il 30 novembre di ciascun anno.

L’imposta sostitutiva potrà essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 novembre di ciascun anno

La redazione e il giuramento della perizia dovranno essere effettuati, in ogni caso, entro la data del 30 novembre di ciascun anno

Diego Cavaliere

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso