POST 1/2025

Negli ultimi anni, con molteplici norme di proroga, è stata offerta più volte ai “privati” (persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali) la possibilità di rideterminare ai fini fiscali i valori delle partecipazioni in società e dei terreni (sia agricoli sia edificabili).

A seguito dell’approvazione della Legge di Bilancio 2025, a partire da tale annualità, tale facoltà è posta a regime, sarà quindi possibile effettuare la “rivalutazione” ogni anno.

PARTECIPAZIONI

Agli effetti della determinazione del capital gain per i titoli, le azioni, le quote o i diritti negoziati o non negoziati nei mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun anno, potrà esser assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale a tale data, a condizione che lo stesso sia assoggettato, entro il 30 novembre del medesimo anno, ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

Per le partecipazioni “non quotate” il valore normale alla data del 1° gennaio di ciascun anno sarà determinato sulla base di una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nel registro dei revisori contabili.

Per le partecipazioni “quotate”, il valore normale alla data del 1° gennaio di ciascun anno sarà determinato sulla base della media aritmetica dei prezzi con riferimento al mese di dicembre dell’anno precedente.

Il valore così rideterminato dovrà esser assoggettato ad un’imposta sostitutiva del 18 per cento (contro il previgente 16 per cento) da versare entro il 30 novembre di ciascun anno.

L’imposta sostitutiva potrà essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 novembre di ciascun anno

La redazione e il giuramento della perizia dovranno essere effettuati, in ogni caso, entro la data del 30 novembre di ciascun anno

TERRENI

Agli effetti della determinazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun anno, potrà esser assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale a tale data, a condizione che lo stesso sia assoggettato, entro il 30 novembre del medesimo anno, ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

Per i terreni il valore normale alla data del 1° gennaio di ciascun anno sarà determinato sulla base di una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili.

Il valore così rideterminato dovrà esser assoggettato ad un’imposta sostitutiva del 18 per cento (contro il previgente 16 per cento) da versare entro il 30 novembre di ciascun anno.

L’imposta sostitutiva potrà essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 novembre di ciascun anno

La redazione e il giuramento della perizia dovranno essere effettuati, in ogni caso, entro la data del 30 novembre di ciascun anno

Diego Cavaliere

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso