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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Legge di bilancio 2025: bonus acquisto elettrodomestici.

Uncategorised Posted on Fri, January 03, 2025 18:51:07

POST 8/2025

Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2025 viene istituito un fondo di 50 milioni di euro finalizzato ad incentivare l’acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica. 

Per accedere al contributo i nuovi elettrodomestici acquistati dovranno avere una classe energetica non inferiore alla nuova classe energetica B, essere prodotti nel territorio dell’Unione Europea e vi dovrà essere il contestuale smaltimento dell’elettrodomestico sostituito. 

Il contributo sarà pari alla misura massima del 30 per cento del costo di acquisto dell’elettrodomestico e comunque di importo non superiore a 100 euro, elevato a 200 euro nel caso in cui il nucleo famigliare dell’acquirente abbia un Isee inferiore a 25.000 euro annui. 

Il contributo è utilizzabile per l’acquisto di un solo elettrodomestico. 

Con Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della Legge di Bilancio verranno stabiliti criteri, modalità e termini per l’erogazione del contributo. 

Chiara Curti 

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Legge di bilancio 2025 – Deduzione delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti e dell’avviamento correlate alle DTA delle banche e degli intermediari finanziari.

Uncategorised Posted on Fri, January 03, 2025 11:31:54

POST 7/2025

La Legge di Bilancio 2025 ai commi 14-20 dell’art. 1 prevede un nuovo differimento, per le banche e per gli intermediari finanziari, della deduzione delle quote di taluni componenti negativi di reddito deducibili nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e nel successivo periodo d’imposta.

Si ricorda che il D.L. 83/2015 aveva previsto per questi soggetti, la deducibilità ai fini Ires e Irap dello stock di svalutazioni e perdite su crediti non ancora dedotte al 31 dicembre 2014 e di quelle relative al periodo 2015, il cui piano di deducibilità, per effetto di tutte le modifiche normative intervenute successivamente, prevedeva per il 2025 una quota parte pari all’11% dell’ammontare complessivo. 

Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 dispongono che:

  • la quota delle rettifiche di valore su perdite su crediti che sarebbero ricadute in termini di deducibilità, ai fini Ires ed Irap, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 (11% dell’importo complessivo) sia differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 ed ai successivi tre periodi d’imposta (2,75% per ogni periodo d’imposta);
  • la quota delle rettifiche di valore su perdite su crediti che avrebbero dovuto ricadere nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 (4,7% dell’importo complessivo) venga differita, in quote costati, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 ed ai due successivi (1,57%per periodo d’imposta).

Anche per quanto riguarda il piano di rientro delle quote di ammortamento di avviamento non dedotte fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 di cui all’articolo 1, comma 1079, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 16 dell’art.1 della Legge di Bilancio 2025 prevede i seguenti differimenti:

  • la quota del 13% che, ai fini Ires ed Irap, andrebbe dedotta nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 viene differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 ed ai successivi tre periodi d’imposta (3,25% per ogni periodo d’imposta);
  • la quota del 13% che, ai fini Ires ed Irap, dedotta nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 viene differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 ed ai successivi due periodi d’imposta (4,33% per ogni periodo d’imposta).

Da ultimo, sempre per le banche e per gli intermediari finanziari, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, una limitazione all’utilizzo delle perdite fiscali pregresse e delle eccedenze da ACE formatesi sino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, per la quale viene disposto che il maggior reddito derivante dalle disposizioni sopra elencate possa essere decurtato in misura massima del 54% dello stesso maggior reddito imponibile.

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso Montebelluna



Legge di bilancio 2025 – Mutui prima casa.

Uncategorised Posted on Fri, January 03, 2025 09:55:09

POST 6/2025

I commi 112-116 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2025 intervengono sulla disciplina del Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa, prorogando al 31 dicembre 2027 (dal 31 dicembre 2024) la possibilità di usufruire della garanzia massima dell’80%, a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito ed età (le giovani coppie, i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi IACP e i giovani di età inferiore ai 36 anni, in possesso di ISEE non superiore a 40.000 euro annui);

La disposizione, inoltre, differisce alla medesima data l’applicazione di alcune norme a supporto nell’accesso al credito fornito dalle garanzie del Fondo prima casa in favore delle famiglie numerose, con disposizioni applicabili anche in caso di surroga del mutuo.

Viene ristretto il perimetro dei soggetti che possono accedere al Fondo di garanzia per la prima casa limitandolo in via esclusiva alle categorie prioritarie di cui sopra, mentre in precedenza accedevano in via prioritaria.

Viene, inoltre, portato a due anni il termine per l’alienazione di immobili e destinare il nuovo a prima abitazione valido per conservare il beneficio dell’aliquota agevolata del 2% relativa all’imposta di registro.

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso Montebelluna



Il DL Milleproroghe per la Farmacia: l’esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica fino al 31 marzo.

Uncategorised Posted on Fri, January 03, 2025 09:51:58

POST 5/2025

L’art. 6, c. 6, del DL n. 202 del 27 dicembre 2024 (il cosiddetto decreto “Milleproroghe”) ha nuovamente prorogato il divieto all’emissione di fatture elettroniche relative alle operazioni aventi ad oggetto spese sanitarie poste in essere nei confronti delle persone fisiche fino al 31 marzo 2025.

Pertanto, in osservanza delle indicazioni fornite dal Garante per la Privacy, con finalità di tutela del diritto alla riservatezza del paziente, tutte le spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche (B2C) non dovranno essere fatturate elettronicamente, ma in via cartacea. 

Si ricorda che il divieto di fatturazione elettronica sussiste anche qualora il cliente persona fisica abbia sostenuto spese sanitarie e abbia espresso l’opposizione all’utilizzo dei dati ai fini dell’elaborazione della propria dichiarazione dei redditi precompilata. 

Viceversa la fatturazione elettronica permane per le operazioni aventi ad oggetto spese sanitarie effettuate nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche (B2B). 

Vale la pena ricordare che qualora una Farmacia effettui due operazioni riguardanti sia spese sanitarie che non sanitarie nei confronti di uno stesso cliente persona fisica potrà scegliere se emettere un’unica fattura in formato cartaceo oppure due fatture diverse ovvero per le “spese sanitarie” una fattura cartacea, mentre le “spese non sanitarie” una fattura elettronica.

Giovanni Loi

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia