POST 7/2025

La Legge di Bilancio 2025 ai commi 14-20 dell’art. 1 prevede un nuovo differimento, per le banche e per gli intermediari finanziari, della deduzione delle quote di taluni componenti negativi di reddito deducibili nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e nel successivo periodo d’imposta.

Si ricorda che il D.L. 83/2015 aveva previsto per questi soggetti, la deducibilità ai fini Ires e Irap dello stock di svalutazioni e perdite su crediti non ancora dedotte al 31 dicembre 2014 e di quelle relative al periodo 2015, il cui piano di deducibilità, per effetto di tutte le modifiche normative intervenute successivamente, prevedeva per il 2025 una quota parte pari all’11% dell’ammontare complessivo. 

Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 dispongono che:

  • la quota delle rettifiche di valore su perdite su crediti che sarebbero ricadute in termini di deducibilità, ai fini Ires ed Irap, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 (11% dell’importo complessivo) sia differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 ed ai successivi tre periodi d’imposta (2,75% per ogni periodo d’imposta);
  • la quota delle rettifiche di valore su perdite su crediti che avrebbero dovuto ricadere nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 (4,7% dell’importo complessivo) venga differita, in quote costati, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 ed ai due successivi (1,57%per periodo d’imposta).

Anche per quanto riguarda il piano di rientro delle quote di ammortamento di avviamento non dedotte fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 di cui all’articolo 1, comma 1079, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 16 dell’art.1 della Legge di Bilancio 2025 prevede i seguenti differimenti:

  • la quota del 13% che, ai fini Ires ed Irap, andrebbe dedotta nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 viene differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 ed ai successivi tre periodi d’imposta (3,25% per ogni periodo d’imposta);
  • la quota del 13% che, ai fini Ires ed Irap, dedotta nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 viene differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 ed ai successivi due periodi d’imposta (4,33% per ogni periodo d’imposta).

Da ultimo, sempre per le banche e per gli intermediari finanziari, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, una limitazione all’utilizzo delle perdite fiscali pregresse e delle eccedenze da ACE formatesi sino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, per la quale viene disposto che il maggior reddito derivante dalle disposizioni sopra elencate possa essere decurtato in misura massima del 54% dello stesso maggior reddito imponibile.

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso Montebelluna