POST 5/2025
L’art. 6, c. 6, del DL n. 202 del 27 dicembre 2024 (il cosiddetto decreto “Milleproroghe”) ha nuovamente prorogato il divieto all’emissione di fatture elettroniche relative alle operazioni aventi ad oggetto spese sanitarie poste in essere nei confronti delle persone fisiche fino al 31 marzo 2025.
Pertanto, in osservanza delle indicazioni fornite dal Garante per la Privacy, con finalità di tutela del diritto alla riservatezza del paziente, tutte le spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche (B2C) non dovranno essere fatturate elettronicamente, ma in via cartacea.
Si ricorda che il divieto di fatturazione elettronica sussiste anche qualora il cliente persona fisica abbia sostenuto spese sanitarie e abbia espresso l’opposizione all’utilizzo dei dati ai fini dell’elaborazione della propria dichiarazione dei redditi precompilata.
Viceversa la fatturazione elettronica permane per le operazioni aventi ad oggetto spese sanitarie effettuate nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche (B2B).
Vale la pena ricordare che qualora una Farmacia effettui due operazioni riguardanti sia spese sanitarie che non sanitarie nei confronti di uno stesso cliente persona fisica potrà scegliere se emettere un’unica fattura in formato cartaceo oppure due fatture diverse ovvero per le “spese sanitarie” una fattura cartacea, mentre le “spese non sanitarie” una fattura elettronica.
Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia