POST 6/2025

I commi 112-116 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2025 intervengono sulla disciplina del Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa, prorogando al 31 dicembre 2027 (dal 31 dicembre 2024) la possibilità di usufruire della garanzia massima dell’80%, a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito ed età (le giovani coppie, i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi IACP e i giovani di età inferiore ai 36 anni, in possesso di ISEE non superiore a 40.000 euro annui);

La disposizione, inoltre, differisce alla medesima data l’applicazione di alcune norme a supporto nell’accesso al credito fornito dalle garanzie del Fondo prima casa in favore delle famiglie numerose, con disposizioni applicabili anche in caso di surroga del mutuo.

Viene ristretto il perimetro dei soggetti che possono accedere al Fondo di garanzia per la prima casa limitandolo in via esclusiva alle categorie prioritarie di cui sopra, mentre in precedenza accedevano in via prioritaria.

Viene, inoltre, portato a due anni il termine per l’alienazione di immobili e destinare il nuovo a prima abitazione valido per conservare il beneficio dell’aliquota agevolata del 2% relativa all’imposta di registro.

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso Montebelluna