Blog Image

EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Legge di Bilancio 2025: Rivista la soglia dei redditi da lavoro dipendente e assimilati che preclude l’accesso al regime forfettario.

Uncategorised Posted on Tue, January 07, 2025 23:55:52

POST 13/2025

L’Articolo 1 comma 12 della Legge 30 dicembre 2024 n. 207 (legge di Bilancio 2025) prevede quanto segue:

La norma interviene in materia di accesso al regime forfettario modificando la lettera d-ter) del comma 57 della legge 190/2014, in base alla quale l’accesso al regime forfettario non è consentito ai soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del TUIR, eccedenti l’importo di 30.000 euro, la soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Con la modifica introdotta il limite di reddito di riferimento che preclude l’ingresso è aumentato a 35.000 euro, ma in via temporanea.

L’innalzamento opera, infatti, solo per l’anno 2025 in riferimento ai redditi percepiti nel 2024.

Andrea Salmistraro

Studio EPICA Vicenza



Legge di Bilancio 2025: Nuove regole per pagamenti elettronici e locazioni turistiche, stretta contro l’evasione fiscale.

Uncategorised Posted on Tue, January 07, 2025 23:54:30

POST 12/2025

La Legge di bilancio 2025 introduce nuove misure per favorire l’integrazione tra pagamenti elettronici e certificazione fiscale, con l’obiettivo di contrastare l’evasione fiscale.

La Legge di bilancio sostituisce interamente il comma 3 dell’art. 2 del D.Lgs. 127/2015, che disciplina la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, al fine attuare una piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.

In particolare, a partire dal 1° gennaio 2026, sarà obbligatorio collegare gli strumenti di pagamento elettronici ai registratori telematici, così da garantire la trasmissione puntuale e sicura dei dati sui corrispettivi e sui pagamenti all’Agenzia delle Entrate. Questo nuovo vincolo tecnico consentirà di verificare in tempo reale eventuali incongruenze tra incassi e scontrini emessi.

Di conseguenza, vengono modificati gli artt. 11 e 12 del D.Lgs. 471/1997 in materia di violazioni di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto: per la violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici si applica la sanzione amministrativa già prevista per omessa o tardiva trasmissione o per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo (art. 11). Inoltre, la sanzione amministrativa da € 1.000 a € 4.000 per l’omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale si applica anche in caso di mancato collegamento tra strumenti di pagamento elettronici e registratori telematici (art. 11).

Allo stesso modo, sono applicabili anche le relative sanzioni accessorie (art. 12) che prevedono, tra l’altro, la sospensione dell’attività fino ad un mese (fino a sei mesi in caso di corrispettivi contestati superiori ad € 50.000).

Un’altra novità riguarda il settore turistico, con un focus su locazioni brevi e attività ricettive. Il Codice Identificativo Nazionale (CIN) sarà obbligatorio per tutte le strutture e le locazioni turistiche, con l’obbligo di indicarlo nelle dichiarazioni fiscali e nelle comunicazioni trasmesse dai portali di intermediazione immobiliare. È previsto, inoltre, che i controlli dei corpi di polizia locale saranno condivisi con l’Agenzia delle Entrate, rafforzando così l’attività di monitoraggio contro le irregolarità nel settore.

Infine, è stato esteso l’accesso ai dati della fatturazione elettronica anche all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per rafforzare la vigilanza sui prodotti soggetti ad accise.

Damiano Casadei

Studio EPICA – Treviso



Legge di Bilancio 2025: Detrazioni per familiari a carico.

Uncategorised Posted on Tue, January 07, 2025 23:51:19

POST 11/2025

L’Articolo 1 comma 11 della Legge 30 dicembre 2024 n. 207 (legge di Bilancio 2025) prevede la modifica in più punti dell’articolo 12 del TUIR.

In dettaglio ora si prevede:

Una detrazione di importo pari a 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto per i figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, nonché per i figli di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 104/1992.

Con la nuova formulazione si riconosce dunque la possibilità della detrazione anche per i figli solo del coniuge, qualora sia deceduto anche se non c’è alcun rapporto di parentela.

Una detrazione di importo pari a 750 euro per ciascun ascendente che conviva con il contribuente.

In precedenza, invece la detrazione per altri familiari a carico era riconosciuta per tutti i soggetti per i quali vi è obbligo di alimenti come previsto dall’art. 433 del Codice civile, ossia: nonni, nipoti, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle conviventi con il contribuente o nei confronti dei quali il contribuente versava assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Vengono eliminate le detrazioni per familiari a carico per i contribuenti extracomunitari in relazione ai familiari residenti all’estero.

Andrea Salmistraro

Studio EPICA Vicenza



Legge di Bilancio 2025: novità in tema di cripto attività e servizi digitali.

Uncategorised Posted on Tue, January 07, 2025 23:49:24

POST 10/2025

La Legge di bilancio 2025 cambia le regole per la tassazione delle cripto-attività in Italia.

È previsto l’aumento, dal 1° gennaio 2026, dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze relative alle cripto-attività e sugli altri proventi di cui all’art. 67, comma 11, lettera c-sexies) del TUIR. In luogo dell’aliquota del 26%, infatti, l’imposta sostitutiva sarà prelevata con l’aliquota del 33% (e non del 42% come previsto nella prima versione della Legge di bilancio). La nuova aliquota si applicherà sia in caso di regime della dichiarazione (art. 5 del D.Lgs 461/97), sia in caso di opzione per il regime del risparmio amministrato o del risparmio gestito (artt. 6 e 7 del D.Lgs. 461/97).

Un’altra importante novità è rappresentata dall’eliminazione della franchigia di € 2.000 al di sotto della quale le plusvalenze non avevano rilevanza reddituale. Di conseguenza, sarà sufficiente realizzare una plusvalenza anche di 1 euro per essere soggetti all’obbligo dichiarativo.

Questa modifica opera già dal 2025, come desumibile dal testo di legge, seppur non in modo immediato.

A queste modifiche si aggiunge la reintroduzione del regime di rideterminazione del costo fiscale delle cripto-attività possedute al 1° gennaio 2025 mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 18%. Questa procedura, simile a quella prevista per terreni e partecipazioni, consente di adottare il valore normale delle attività al 1° gennaio 2025 come base per il calcolo delle plusvalenze imponibili. Per beneficiare della rivalutazione, l’imposta sostitutiva dev’essere versata in un’unica soluzione, entro il 30 novembre 2025, o in alternativa in un massimo di tre rate annuali di pari importo, con interessi del 3% sulle rate successive alla prima.

In tema di servizi digitali, la Legge di bilancio 2025 ridisegna l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina dell’imposta sui servizi digitali (Digital Service Tax). In particolare, sono soggetti passivi dell’imposta sui servizi digitali gli esercenti attività d’impresa che:

  • realizzano, nel territorio dello Stato, ricavi derivanti dai seguenti servizi digitali (art.1, c. 37, Legge di bilancio 2019):
    • pubblicità online;
    • servizi di intermediazione tra utenti;
    • trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale;
  • realizzano, singolarmente o a livello di gruppo, nell’anno solare precedente a quello in cui sorge il presupposto d’imposta, un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750 milioni di euro.

Rispetto alla previgente disciplina, viene mantenuta la soglia di 750 milioni di euro di ricavi globali di qualunque natura oltre la quale sorge il presupposto d’imposta, ma viene eliminata l’attuale soglia minima di 5,5 milioni di euro con riguardo ai ricavi, conseguiti in Italia, derivanti dai suddetti servizi digitali.

Infine, viene modificato il regime di versamento dell’imposta: in luogo dell’unica soluzione, è ora previsto il versamento di un acconto (30% dell’imposta dovuta per l’anno solare precedente) da versare entro il 30 novembre dell’anno in cui sorge il presupposto d’imposta e il versamento del saldo entro il 16 maggio dell’anno successivo a quello di corresponsione dell’acconto.

Damiano Casadei

Studio EPICA – Treviso



Legge di Bilancio 2025: Credito d’imposta per la quotazione delle piccole e medie imprese.

Uncategorised Posted on Tue, January 07, 2025 23:46:11

POST 9/2025

È prorogato fino al 31 dicembre 2027 il credito d’imposta riconosciuto in relazione alle spese di consulenza sostenute dalle piccole e medie imprese per l’ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione europei (Multilateral Trading Facility – MTF), introdotto dalla Legge di bilancio 2018 (commi 89-92 L. 205/2017).

Il credito d’imposta in esame è riconosciuto in misura pari al 50% delle spese fino a un massimo di 500.000 euro.

La misura è inserita in un complesso di interventi volti a potenziare strumenti per la concessione di finanziamenti al settore produttivo, alternativi rispetto al credito bancario: emissione di specifici strumenti di debito (cd. minibond), raccolta tramite portali on-line (cd. crowdfunding) e varie forme di incentivazione fiscale a favore dei soggetti che investono in strumenti finanziari emessi da piccole e medie imprese.

Si stabilisce poi che il credito è utilizzabile nei limiti di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Damiano Casadei

Studio EPICA – Treviso