POST 10/2025

La Legge di bilancio 2025 cambia le regole per la tassazione delle cripto-attività in Italia.

È previsto l’aumento, dal 1° gennaio 2026, dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze relative alle cripto-attività e sugli altri proventi di cui all’art. 67, comma 11, lettera c-sexies) del TUIR. In luogo dell’aliquota del 26%, infatti, l’imposta sostitutiva sarà prelevata con l’aliquota del 33% (e non del 42% come previsto nella prima versione della Legge di bilancio). La nuova aliquota si applicherà sia in caso di regime della dichiarazione (art. 5 del D.Lgs 461/97), sia in caso di opzione per il regime del risparmio amministrato o del risparmio gestito (artt. 6 e 7 del D.Lgs. 461/97).

Un’altra importante novità è rappresentata dall’eliminazione della franchigia di € 2.000 al di sotto della quale le plusvalenze non avevano rilevanza reddituale. Di conseguenza, sarà sufficiente realizzare una plusvalenza anche di 1 euro per essere soggetti all’obbligo dichiarativo.

Questa modifica opera già dal 2025, come desumibile dal testo di legge, seppur non in modo immediato.

A queste modifiche si aggiunge la reintroduzione del regime di rideterminazione del costo fiscale delle cripto-attività possedute al 1° gennaio 2025 mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 18%. Questa procedura, simile a quella prevista per terreni e partecipazioni, consente di adottare il valore normale delle attività al 1° gennaio 2025 come base per il calcolo delle plusvalenze imponibili. Per beneficiare della rivalutazione, l’imposta sostitutiva dev’essere versata in un’unica soluzione, entro il 30 novembre 2025, o in alternativa in un massimo di tre rate annuali di pari importo, con interessi del 3% sulle rate successive alla prima.

In tema di servizi digitali, la Legge di bilancio 2025 ridisegna l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina dell’imposta sui servizi digitali (Digital Service Tax). In particolare, sono soggetti passivi dell’imposta sui servizi digitali gli esercenti attività d’impresa che:

  • realizzano, nel territorio dello Stato, ricavi derivanti dai seguenti servizi digitali (art.1, c. 37, Legge di bilancio 2019):
    • pubblicità online;
    • servizi di intermediazione tra utenti;
    • trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale;
  • realizzano, singolarmente o a livello di gruppo, nell’anno solare precedente a quello in cui sorge il presupposto d’imposta, un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750 milioni di euro.

Rispetto alla previgente disciplina, viene mantenuta la soglia di 750 milioni di euro di ricavi globali di qualunque natura oltre la quale sorge il presupposto d’imposta, ma viene eliminata l’attuale soglia minima di 5,5 milioni di euro con riguardo ai ricavi, conseguiti in Italia, derivanti dai suddetti servizi digitali.

Infine, viene modificato il regime di versamento dell’imposta: in luogo dell’unica soluzione, è ora previsto il versamento di un acconto (30% dell’imposta dovuta per l’anno solare precedente) da versare entro il 30 novembre dell’anno in cui sorge il presupposto d’imposta e il versamento del saldo entro il 16 maggio dell’anno successivo a quello di corresponsione dell’acconto.

Damiano Casadei

Studio EPICA – Treviso