POST 17/2025
L’Articolo 1 commi 726-729 della Legge 30 dicembre 2024 n. 207 (legge di Bilancio 2025) prevede quanto segue:
comma 726
Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche il termine per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l’anno d’imposta 2025, è differito al 15 aprile 2025.
Comma 727
Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare, per i soli anni d’imposta 2025,2026 e 2027, aliquote differenziate dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall’articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Per il solo anno d’imposta 2025, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote è fissato al 15 aprile 2025.
Comma 728
Qualora le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non approvino entro i termini stabili la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per gli anni 2025,2026 e 2027, l’addizionale regionale, si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell’anno precedente a quello di riferimento.
Comma 729
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15 maggio 2025, provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche per l’anno 2025, ai fini della pubblicazione nel sito internet individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze.
Andrea Salmistraro
Studio EPICA Vicenza