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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Legge di Bilancio 2025: Credito di imposta transizione 5.0.

Uncategorised Posted on Sat, January 11, 2025 19:21:10

POST 19/2025

I commi 427,428 e 429 della Legge di Bilancio 2025 apportano modifiche alla disciplina relativa al credito di imposta per investimenti in beni strumentali relativi al piano transizione 5.0. In particolare:

– viene ampliata la platea dei beneficiari estendendola (oltre alle imprese) anche alle società di servizi energetici certificate da organismo accreditato (cosiddette ESCo) per i progetti di innovazione effettuati presso l’azienda cliente;

– viene aumentata al 35% (anziché il 15%) la percentuale del costo dell’investimento detraibile per la quota di investimenti di importo complessivo compreso tra i 2,5 milioni e i 10 milioni di euro, e vengono variate altre misure del credito di imposta;

– viene aumentata ed ampliata la base di calcolo del credito di imposta spettante agli investimenti in impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12 c. 1 lett. a), b) e c) DL 181/2022;

– per le società di locazione operativa viene previsto che il risparmio energetico conseguito vada verificato rispetto ai consumi energetici del noleggiante o, in alternativa, del locatario;

– viene definita la misura della contribuzione al risparmio energetico degli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati in sostituzione di beni aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi;

– si rende possibile il cumulo con il credito di imposta Zona Economica Speciale (Zes unica Mezzogiorno) e Zona Logistica Semplificata (Zls); è possibile il cumulo anche con le ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e degli strumenti dell’Ue a condizione che il sostegno non copra le stesse quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.

Le nuove disposizioni di cui alla Legge di Bilancio 2025 si applicano agli investimenti effettuati dal 1/1/2024.

La fruizione dei crediti di imposta che hanno avuto i sopra descritti aumenti delle aliquote in relazione agli investimenti ammessi a prenotazione dal 1/1/2024 fino alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025 è subordinata all’invio di una apposita comunicazione del GSE, sulla base delle disponibilità delle risorse destinate al finanziamento di tale misura.

Raffaella Garbin

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Vicenza

Laura Barbieri

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Legge di Bilancio 2025: rimodulazione detrazioni fiscali persone fisiche.

Uncategorised Posted on Sat, January 11, 2025 19:18:17

POST 18/2025

Il comma 10 ha introdotto l’art 16-ter del Tuir che prevede, dal 01/01/2025, un riordino delle detrazioni quindi delle limitazioni sull’ammontare detraibile degli oneri sulla base di due parametri quali reddito complessivo e figli fiscalmente a carico nel nucleo familiare (anche nati fuori dal matrimonio, figli affidati e figli adottivi).

Il reddito complessivo rilevante è quello al netto del reddito relativo all’abitazione principale e relativa pertinenza.

In sostanza, vengono previste:

1) due soglie base di detrazione massima:

  • € 14.000,00 per coloro che dichiarano un reddito complessivo superiore a € 75.000,00 fino a     

€ 100.000,00;

  • € 8.000,00 per coloro che dichiarano un reddito complessivo superiore a € 100.000,00;

2) dei coefficienti variabili sulla base dei figli fiscalmente a carico nel nucleo familiare:

  • 0,50 se nel nucleo familiare non sono presenti figli a carico;
  • 0,70 se nel nucleo familiare è presente un figlio a carico;
  • 0,85 se nel nucleo familiare sono presenti due figli a carico;
  • 1,00 se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli a carico o almeno un figlio, fiscalmente a carico, con disabilità accertata in base alla legge 104/92.

Applicando alle soglie base di riferimento i coefficienti familiari si otterrà l’importo massimo degli oneri ammessi, annualmente, alla detrazione.

Ad esempio, un contribuente con un reddito complessivo di € 80.000,00, con due figli fiscalmente a carico, potrà calcolare le detrazioni Irpef spettanti su un importo massimo di € 11.900,00.  

Si tratta di un meccanismo nuovo che interviene a monte, e quindi sull’importo totale delle spese eleggibili e che produce effetto solo quando l’ammontare delle spese detraibili è superiore ai massimali calcolate come sopra.

Le limitazioni di cui all’art. 16ter non si applicano ai redditi fino a € 75.000,00 per i quali rimane tutto invariato.

Sono escluse dal computo dell’ammontare massimo detraibile, come sopra esposto, determinate tipologie di oneri quali:

  • spese sanitarie (sempre, anche per rate anni precedenti);
  • somme investite nelle start up e piccole medie imprese innovative;
  • spese, relative a contratti conclusi entro il 31/12/24, per premi di assicurazione morte, invalidità permanente e non autosufficienze e quelle aventi per oggetto i rischi di calamità naturali;
  • mutui acquisto e costruzione prima casa stipulati entro il 31/12/2024;
  • mutui e prestiti agrari stipulati entro il 31/12/2024;
  • spese sostenute entro il 31/12/2024 per detrazioni fruibili in più anni (detrazioni edilizie)

Per le spese pluriennali, sostenute dal 01/01/2025, nell’ammontare ammesso alla detrazione eventualmente da parametrare, rileva l’importo della rata annua.

Permane la parametrazione già in essere, introdotta dall’ art 15 co.3 -Bis del Tuir, per cui dal 01/01/2020 le detrazioni previste dall’art 15 del Tuir (ad esclusione di alcuni oneri) si rimodulano per i redditi superiori ad € 120.000,00 fino ad azzerarsi al superamento della soglia di reddito € 240.000,00.

Le limitazioni di cui al nuovo articolo 16-ter e quella di cui all’art 15 co.3- Bis del Tuir non sono identiche in quanto sono diversi alcuni oneri di riferimento.

Sono attesi quindi ulteriori chiarimenti in merito alla coesistenza delle due disposizioni.

Catiuscia Sabatino  

Studio EPICA – Treviso