POST 18/2025

Il comma 10 ha introdotto l’art 16-ter del Tuir che prevede, dal 01/01/2025, un riordino delle detrazioni quindi delle limitazioni sull’ammontare detraibile degli oneri sulla base di due parametri quali reddito complessivo e figli fiscalmente a carico nel nucleo familiare (anche nati fuori dal matrimonio, figli affidati e figli adottivi).

Il reddito complessivo rilevante è quello al netto del reddito relativo all’abitazione principale e relativa pertinenza.

In sostanza, vengono previste:

1) due soglie base di detrazione massima:

  • € 14.000,00 per coloro che dichiarano un reddito complessivo superiore a € 75.000,00 fino a     

€ 100.000,00;

  • € 8.000,00 per coloro che dichiarano un reddito complessivo superiore a € 100.000,00;

2) dei coefficienti variabili sulla base dei figli fiscalmente a carico nel nucleo familiare:

  • 0,50 se nel nucleo familiare non sono presenti figli a carico;
  • 0,70 se nel nucleo familiare è presente un figlio a carico;
  • 0,85 se nel nucleo familiare sono presenti due figli a carico;
  • 1,00 se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli a carico o almeno un figlio, fiscalmente a carico, con disabilità accertata in base alla legge 104/92.

Applicando alle soglie base di riferimento i coefficienti familiari si otterrà l’importo massimo degli oneri ammessi, annualmente, alla detrazione.

Ad esempio, un contribuente con un reddito complessivo di € 80.000,00, con due figli fiscalmente a carico, potrà calcolare le detrazioni Irpef spettanti su un importo massimo di € 11.900,00.  

Si tratta di un meccanismo nuovo che interviene a monte, e quindi sull’importo totale delle spese eleggibili e che produce effetto solo quando l’ammontare delle spese detraibili è superiore ai massimali calcolate come sopra.

Le limitazioni di cui all’art. 16ter non si applicano ai redditi fino a € 75.000,00 per i quali rimane tutto invariato.

Sono escluse dal computo dell’ammontare massimo detraibile, come sopra esposto, determinate tipologie di oneri quali:

  • spese sanitarie (sempre, anche per rate anni precedenti);
  • somme investite nelle start up e piccole medie imprese innovative;
  • spese, relative a contratti conclusi entro il 31/12/24, per premi di assicurazione morte, invalidità permanente e non autosufficienze e quelle aventi per oggetto i rischi di calamità naturali;
  • mutui acquisto e costruzione prima casa stipulati entro il 31/12/2024;
  • mutui e prestiti agrari stipulati entro il 31/12/2024;
  • spese sostenute entro il 31/12/2024 per detrazioni fruibili in più anni (detrazioni edilizie)

Per le spese pluriennali, sostenute dal 01/01/2025, nell’ammontare ammesso alla detrazione eventualmente da parametrare, rileva l’importo della rata annua.

Permane la parametrazione già in essere, introdotta dall’ art 15 co.3 -Bis del Tuir, per cui dal 01/01/2020 le detrazioni previste dall’art 15 del Tuir (ad esclusione di alcuni oneri) si rimodulano per i redditi superiori ad € 120.000,00 fino ad azzerarsi al superamento della soglia di reddito € 240.000,00.

Le limitazioni di cui al nuovo articolo 16-ter e quella di cui all’art 15 co.3- Bis del Tuir non sono identiche in quanto sono diversi alcuni oneri di riferimento.

Sono attesi quindi ulteriori chiarimenti in merito alla coesistenza delle due disposizioni.

Catiuscia Sabatino  

Studio EPICA – Treviso