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BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Legge di Bilancio 2025: Limite di esenzione valore beni e servizi e rimborsi spese utenze domestiche, affitto e interessi su mutuo abitazione principale.

Uncategorised Posted on Mon, January 13, 2025 10:32:58

POST 24/2025

Il comma 390 dell’articolo 1, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3 del TUIR in base al quale non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore a euro 258,23 nel periodo d’imposta,

anche per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, è confermato il limite di esenzione di 1.000 euro per

  • il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti,
  • le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, per l’affitto dell’abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.

Il suddetto limite è innalzato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, fiscalmente a carico, a condizione che gli stessi lavoratori dichiarino al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.

Rimane confermata anche la previsione in base alla quale i datori di lavoro provvedono all’attuazione di tali misure agevolative previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

Studio Ram Associati



Legge di Bilancio 2025: Esenzione somme corrisposte a neoassunti per fabbricati.

Uncategorised Posted on Mon, January 13, 2025 10:31:51

POST 23/2025

L’articolo 1 commi 386-389 introduce un nuovo regime provvisorio di esenzione fiscale per le somme erogate direttamente o rimborsate dai datori di lavoro, per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati presi in locazione dai dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso dell’anno 2025,

  • titolari di un reddito da lavoro dipendente non superiore, nell’anno precedente l’assunzione (quindi, nel 2024), a 35.000 euro,
  • che abbiano trasferito la residenza nel comune della sede di lavoro e che tale comune sia distante più di 100 chilometri dal comune di precedente residenza

L’esenzione trova applicazione per i primi due anni a decorrere dalla data di assunzione. Come chiarito nella Relazione tecnica, il beneficio può applicarsi in relazione alle spese inerenti all’abitazione principale e ai relativi oneri accessori.

Al fine dell’applicazione del beneficio in oggetto, il lavoratore interessato deve rilasciare al datore di lavoro apposita autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46, D.P.R. n. 445/2000, con cui attesta il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione.

Il regime di esenzione in esame non si applica ai fini contributivi. L’eventuale somma erogata o rimborsata a questi fini concorre, quindi, alla determinazione della base imponibile ai fini previdenziali ed è inclusa nel computo del valore di ISEE del nucleo familiare e nei calcoli previsti ai fini dell’accesso alle prestazioni di previdenza e assistenza sociale.

Studio Ram Associati



Legge di Bilancio 2025: Detassazione premi di produttività.

Uncategorised Posted on Mon, January 13, 2025 10:29:44

POST 22/2025

L’articolo 1 comma 385 conferma, per i premi e le somme detassabili, erogati negli anni 2025, 2026 e 2027, l’aliquota dell’imposta sostituiva nella misura del 5% in luogo del 10% come previsto dalla norma istitutiva.

Pertanto, analogamente a quanto accaduto nel 2023 e nel 2024, anche per i premi e le somme detassabili, erogati nel triennio 2025-2027, trova applicazione la riduzione temporanea dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali. Possono beneficiare del regime fiscale agevolato (c.d. detassazione prevista dall’art. 1, commi da 182 a 189, Legge n. 208/2015 e dal DM 25 marzo 2016):

  •  i premi di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili,
  •  le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa,

corrisposti in forza di contratti collettivi, territoriali o aziendali, depositati.

Il limite annuo di importo detassabile continua ad essere fissato in euro 3.000 euro così come risulta confermato in euro 80.000 il limite di reddito da lavoro dipendente prodotto dal dipendente nel periodo d’imposta precedente, per accedere al regime fiscale agevolato.

Studio Ram Associati



Legge di Bilancio 2025: La nuova Irpef e le detrazioni per i redditi da lavoro dipendente.

Uncategorised Posted on Mon, January 13, 2025 10:22:17

POST 21/2025

La legge di bilancio del 2025 ( art. 1, commi da 2 a 9) ha reso strutturale la riforma delle aliquote Irpef, già iniziatanel 2024, quindi dal 01/01/2025 (come per il 2024) le aliquote e gli scaglioni da usare per il calcolo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche sono le seguenti:

  • 23% per i redditi fino a € 28.000,00;
  • 35% per i redditi oltre € 28.000,00 e fino ad € 50.000,00;
  • 43% per i redditi oltre € 50.000,00.

Viene anche aumentata la detrazione per redditi da lavoro dipendente che, per i redditi fino ad € 15.000,00, passa da € 1.880,00 ad € 1.955,00.

Viene inoltre fissato un nuovo meccanismo per il riconoscimento del trattamento integrativo  riconosciuto  per i redditi da lavoro dipendente (esclusi quelli da pensione) per i contribuenti  con reddito complessivo non superiore ad € 20.000,00. Dal 2025 il calcolo della somma che non concorre alla formazione del reddito verrà effettuato applicando al reddito di lavoro dipendete le seguenti percentuali:

  • 7,1%  se inferiore ad € 8.500,00;
  • 5,3%  se superiore ad € 8.500,00 ma non ad € 15.000,00;
  • 4,8% se superiore ad € 15.000,00.

Per individuare la percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente va rapportato all’intero anno.

Si stabilizza a regime anche la condizione, prevista anche per il 2024, che l’importo della detrazione per i redditi da lavoro dipendente  -da prendere in considerazione per valutare il rispetto del limite previsto ai fini del diritto al trattamento integrativo- viene diminuito dell’importo di € 75,00 rapportato al periodo di lavoro nell’anno.

Per i contribuenti che hanno redditi da lavoro dipendete (sempre escluse quelli da pensione) compresi tra € 20.000,00 e € 40.000,00 è confermata un’ulteriore detrazione dell’Irpef lorda, rapportata al periodo di lavoro, che varia in base al reddito complessivo, di importo pari a:

  • €  1.000,00 se il reddito complessivo è superiore ad € 20.000,00 ma non a € 32.000,00;
  • Al prodotto tra € 1.000,00 e l’importo corrispondente al rapporto tra € 40.000,00, diminuito del reddito complessivo e € 8.000,00, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore ad € 32.000,00 ma non a € 40.000,00.

Sia il trattamento integrativo (previsto per  redditi complessivi fino ad € 20.000,00) che l’ulteriore detrazione (prevista per  redditi complessivi compresi tra € 20.000,00 e € 40.000,00) vengono riconosciuti in maniera automatica dal sostituto d’imposta all’atto dell’erogazione delle retribuzioni e verrà verificato in sede di conguaglio. Qualora dovessero emergere somme e/o detrazioni non spettanti i sostituti d’imposta provvederanno al recupero di tali importi.

Per quanto riguarda la corretta individuazione dei redditi da considerare per la determinazione del reddito complessivo per la verifica della spettanza del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione si precisa che:

  • Rileva la quota esente del reddito agevolato dai regimi speciali dei lavoratori, docenti e ricercatori “impatriati” (la quota esente concorre anche per la determinazione dell’importo del reddito di lavoro dipendente);
  • Non rileva invece il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

Monica Scattolin

Studio EPICA – Treviso



Nuova opportunità per l’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta.

Uncategorised Posted on Mon, January 13, 2025 10:21:44

POST 20/2025

L’articolo 14 del decreto di revisione dell’IRPEF e dell’IRES (n. 192/2024) introduce un’importante novità per le imprese: è ora possibile affrancare le riserve in sospensione d’imposta con un’imposta sostitutiva del 10%.

L’affrancamento permette alle imprese di rimuovere i vincoli fiscali su saldi attivi di rivalutazione, riserve e fondi in sospensione. L’imposta sostitutiva, pari al 10% dell’importo affrancato, deve essere dichiarata nel modello redditi relativo all’anno 2024 e versata in quattro rate annuali, con la prima entro la scadenza del saldo imposte 2024.

Un decreto attuativo del Ministero dell’Economia, atteso entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, dovrebbe fornire ulteriori dettagli applicativi (la formulazione del comma 2 dell’art. 14 lascia aperta la possibilità che tale decreto non venga emanato in quanto è stabilito che “con decreto […] possono essere dettate le relative disposizioni di attuazione”).

Requisiti per accedere all’affrancamento

Per usufruire dell’opportunità, è necessario soddisfare due condizioni:

  1. La presenza di riserve o fondi in sospensione d’imposta nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2023.
  2. La persistenza, totale o parziale, di tali riserve nel bilancio dell’esercizio successivo.

La norma fa riferimento all’esistenza delle riserve e dei fondi nel bilancio d’esercizio: si applica, pertanto, ai soggetti IRES e IRPEF che redigono il bilancio secondo il regime ordinario. Restano esclusi, invece, coloro che adottano la contabilità semplificata o che hanno effettuato un cambio di regime contabile nel periodo considerato.

La norma è molto concisa nel descrivere le modalità operative di applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP, in quanto si afferma che la stessa:

  • è pari al 10% della quota di riserva che viene affrancata;
  • deve essere liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024;
  • deve essere versata, obbligatoriamente, in quattro rate di pari importo nei termini di versamento a saldo dei diversi periodi di imposta.

Sebbene la norma sia chiara nell’impostazione generale, restano dubbi sull’applicazione pratica, sia rispetto al momento del perfezionamento dell’affrancamento, sia rispetto alla base imponibile.

Per quanto riguarda il primo aspetto, ci si chiede se l’affrancamento si perfezioni con la presentazione della dichiarazione o con il pagamento della prima rata.

Riguardo alla base imponibile, in occasione di passate opportunità di affrancamento (affrancamento delle riserve ai sensi dell’art. 110 del D.L. 104/2020), l’Agenzia delle Entrate aveva stabilito che l’imposta si applichi sull’importo della posta del patrimonio netto in sospensione d’imposta così come risultante dal bilancio e, cioè, al “netto dell’imposta sostitutiva versata” (circ. 1° marzo 2022, n. 6, Parte I, par. 4.7). Ma, in assenza di un decreto attuativo, i dubbi permangono.

Damiano Casadei

Studio EPICA – Treviso