POST 22/2025
L’articolo 1 comma 385 conferma, per i premi e le somme detassabili, erogati negli anni 2025, 2026 e 2027, l’aliquota dell’imposta sostituiva nella misura del 5% in luogo del 10% come previsto dalla norma istitutiva.
Pertanto, analogamente a quanto accaduto nel 2023 e nel 2024, anche per i premi e le somme detassabili, erogati nel triennio 2025-2027, trova applicazione la riduzione temporanea dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali. Possono beneficiare del regime fiscale agevolato (c.d. detassazione prevista dall’art. 1, commi da 182 a 189, Legge n. 208/2015 e dal DM 25 marzo 2016):
- i premi di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili,
- le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa,
corrisposti in forza di contratti collettivi, territoriali o aziendali, depositati.
Il limite annuo di importo detassabile continua ad essere fissato in euro 3.000 euro così come risulta confermato in euro 80.000 il limite di reddito da lavoro dipendente prodotto dal dipendente nel periodo d’imposta precedente, per accedere al regime fiscale agevolato.
Studio Ram Associati