POST 21/2025
La legge di bilancio del 2025 ( art. 1, commi da 2 a 9) ha reso strutturale la riforma delle aliquote Irpef, già iniziatanel 2024, quindi dal 01/01/2025 (come per il 2024) le aliquote e gli scaglioni da usare per il calcolo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche sono le seguenti:
- 23% per i redditi fino a € 28.000,00;
- 35% per i redditi oltre € 28.000,00 e fino ad € 50.000,00;
- 43% per i redditi oltre € 50.000,00.
Viene anche aumentata la detrazione per redditi da lavoro dipendente che, per i redditi fino ad € 15.000,00, passa da € 1.880,00 ad € 1.955,00.
Viene inoltre fissato un nuovo meccanismo per il riconoscimento del trattamento integrativo riconosciuto per i redditi da lavoro dipendente (esclusi quelli da pensione) per i contribuenti con reddito complessivo non superiore ad € 20.000,00. Dal 2025 il calcolo della somma che non concorre alla formazione del reddito verrà effettuato applicando al reddito di lavoro dipendete le seguenti percentuali:
- 7,1% se inferiore ad € 8.500,00;
- 5,3% se superiore ad € 8.500,00 ma non ad € 15.000,00;
- 4,8% se superiore ad € 15.000,00.
Per individuare la percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente va rapportato all’intero anno.
Si stabilizza a regime anche la condizione, prevista anche per il 2024, che l’importo della detrazione per i redditi da lavoro dipendente -da prendere in considerazione per valutare il rispetto del limite previsto ai fini del diritto al trattamento integrativo- viene diminuito dell’importo di € 75,00 rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
Per i contribuenti che hanno redditi da lavoro dipendete (sempre escluse quelli da pensione) compresi tra € 20.000,00 e € 40.000,00 è confermata un’ulteriore detrazione dell’Irpef lorda, rapportata al periodo di lavoro, che varia in base al reddito complessivo, di importo pari a:
- € 1.000,00 se il reddito complessivo è superiore ad € 20.000,00 ma non a € 32.000,00;
- Al prodotto tra € 1.000,00 e l’importo corrispondente al rapporto tra € 40.000,00, diminuito del reddito complessivo e € 8.000,00, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore ad € 32.000,00 ma non a € 40.000,00.
Sia il trattamento integrativo (previsto per redditi complessivi fino ad € 20.000,00) che l’ulteriore detrazione (prevista per redditi complessivi compresi tra € 20.000,00 e € 40.000,00) vengono riconosciuti in maniera automatica dal sostituto d’imposta all’atto dell’erogazione delle retribuzioni e verrà verificato in sede di conguaglio. Qualora dovessero emergere somme e/o detrazioni non spettanti i sostituti d’imposta provvederanno al recupero di tali importi.
Per quanto riguarda la corretta individuazione dei redditi da considerare per la determinazione del reddito complessivo per la verifica della spettanza del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione si precisa che:
- Rileva la quota esente del reddito agevolato dai regimi speciali dei lavoratori, docenti e ricercatori “impatriati” (la quota esente concorre anche per la determinazione dell’importo del reddito di lavoro dipendente);
- Non rileva invece il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.
Monica Scattolin
Studio EPICA – Treviso