POST 20/2025

L’articolo 14 del decreto di revisione dell’IRPEF e dell’IRES (n. 192/2024) introduce un’importante novità per le imprese: è ora possibile affrancare le riserve in sospensione d’imposta con un’imposta sostitutiva del 10%.

L’affrancamento permette alle imprese di rimuovere i vincoli fiscali su saldi attivi di rivalutazione, riserve e fondi in sospensione. L’imposta sostitutiva, pari al 10% dell’importo affrancato, deve essere dichiarata nel modello redditi relativo all’anno 2024 e versata in quattro rate annuali, con la prima entro la scadenza del saldo imposte 2024.

Un decreto attuativo del Ministero dell’Economia, atteso entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, dovrebbe fornire ulteriori dettagli applicativi (la formulazione del comma 2 dell’art. 14 lascia aperta la possibilità che tale decreto non venga emanato in quanto è stabilito che “con decreto […] possono essere dettate le relative disposizioni di attuazione”).

Requisiti per accedere all’affrancamento

Per usufruire dell’opportunità, è necessario soddisfare due condizioni:

  1. La presenza di riserve o fondi in sospensione d’imposta nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2023.
  2. La persistenza, totale o parziale, di tali riserve nel bilancio dell’esercizio successivo.

La norma fa riferimento all’esistenza delle riserve e dei fondi nel bilancio d’esercizio: si applica, pertanto, ai soggetti IRES e IRPEF che redigono il bilancio secondo il regime ordinario. Restano esclusi, invece, coloro che adottano la contabilità semplificata o che hanno effettuato un cambio di regime contabile nel periodo considerato.

La norma è molto concisa nel descrivere le modalità operative di applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP, in quanto si afferma che la stessa:

  • è pari al 10% della quota di riserva che viene affrancata;
  • deve essere liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024;
  • deve essere versata, obbligatoriamente, in quattro rate di pari importo nei termini di versamento a saldo dei diversi periodi di imposta.

Sebbene la norma sia chiara nell’impostazione generale, restano dubbi sull’applicazione pratica, sia rispetto al momento del perfezionamento dell’affrancamento, sia rispetto alla base imponibile.

Per quanto riguarda il primo aspetto, ci si chiede se l’affrancamento si perfezioni con la presentazione della dichiarazione o con il pagamento della prima rata.

Riguardo alla base imponibile, in occasione di passate opportunità di affrancamento (affrancamento delle riserve ai sensi dell’art. 110 del D.L. 104/2020), l’Agenzia delle Entrate aveva stabilito che l’imposta si applichi sull’importo della posta del patrimonio netto in sospensione d’imposta così come risultante dal bilancio e, cioè, al “netto dell’imposta sostitutiva versata” (circ. 1° marzo 2022, n. 6, Parte I, par. 4.7). Ma, in assenza di un decreto attuativo, i dubbi permangono.

Damiano Casadei

Studio EPICA – Treviso